Sanzione disciplinare e ordine di servizio non chiaro: sufficiente fumus in sede cautelare (TAR Abruzzo n. 68 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame della domanda cautelare, ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., il ricorso avverso una sanzione disciplinare non è privo di fumus di fondatezza quando l’ordine di servizio alla base della contestazione non risulti chiaro e definito nella sua ampiezza, anche temporale, determinando incertezze sull’elemento oggettivo e soggettivo della condotta. Ai fini della tutela cautelare, il pregiudizio alla carriera del dipendente, derivante dall’annotazione della sanzione nel rapporto matricolare e dalle possibili ripercussioni nei concorsi interni, può essere adeguatamente bilanciato con la fissazione della discussione nel merito alla prima udienza utile e con il divieto, nelle more, di inserire la sanzione nel fascicolo personale.
Il Fatto
Un assistente della Polizia di Stato impugnava dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, il decreto con cui la Questura di Chieti gli aveva irrogato la sanzione disciplinare del richiamo scritto per violazione dell’art. 3, n. 2, d.P.R. n. 737/1981. L’Amministrazione contestava al dipendente di non aver ottemperato a un ordine di servizio impartito dal superiore gerarchico, omettendo di presentarsi e non contattando il superiore, pur essendosi le operazioni protratte oltre il termine del proprio turno, allontanandosi dal servizio in violazione dei doveri di diligenza e collaborazione. Il ricorrente chiedeva l’annullamento del provvedimento, previa sospensione della sua efficacia, nonché il risarcimento del danno ingiusto subito.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, valutata la domanda cautelare nella camera di consiglio, ha ritenuto che il ricorso, a un primo esame tipico della fase, non apparisse privo di fumus di fondatezza. Il Collegio ha evidenziato che emergono incertezze sia sull’elemento oggettivo sia su quello soggettivo della condotta contestata, in ragione di una non chiara e definita, anche temporalmente, ampiezza dell’ordine ricevuto. Tale circostanza ha indotto il giudice a ritenere necessario un maggiore approfondimento nel merito della vicenda.
Quanto al periculum in mora, il Tribunale ha rilevato che il pregiudizio alla carriera del dipendente, derivante dal possibile pregiudizio nei concorsi interni e comunque in tutti gli atti organizzativi che postulano un giudizio sulla condotta disciplinare, è stato prospettato come non immediatamente attuale. Ciononostante, il Collegio ha ritenuto tale pregiudizio meritevole di tutela, ancorché non urgente in modo tale da richiedere una misura più intensa.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare nei limiti indicati in motivazione, disponendo nelle more il divieto di inserire la sanzione nel rapporto matricolare del dipendente. Per garantire una definizione sollecita ma non immediata della controversia, ha contestualmente fissato la discussione nel merito alla prima udienza di febbraio 2027, ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm., con compensazione delle spese della fase cautelare.
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Nota della Redazione
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