Commissione di gara e collegio perfetto: ammessa l’assenza episodica per attività istruttorie (Cons. Stato n. 6648 del 25.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
La commissione giudicatrice di una gara d’appalto è un collegio perfetto, che opera in pienezza della sua composizione e non con la maggioranza dei componenti, con la conseguenza che le operazioni propriamente valutative, come la fissazione dei criteri di massima e la valutazione delle offerte, non possono essere delegate a singoli membri o a sottocommissioni. Il principio è tuttavia temperato per evidenti esigenze di funzionalità: non è indispensabile la piena collegialità quando si tratti di attività preparatorie, istruttorie o strumentali, destinate a refluire nella successiva e definitiva valutazione dell’intero consesso. La deroga è ammessa a condizione che l’attività sia, ex ante e in abstracto, suscettibile di verifica a posteriori da parte del plenum e che sia, ex post e in concreto, effettivamente acquisita alla valutazione collegiale piena, in termini di controllo, condivisione e approvazione. L’episodica assenza di un componente in alcune sedute istruttorie non integra una delega di funzioni, né viola il principio del collegio perfetto.

Il Fatto

Una società partecipava alla procedura di gara per l’affidamento di un lotto di servizi sanitari, classificandosi in quinta posizione nella graduatoria finale. Impugnava quindi gli esiti della gara davanti al TAR Lazio, deducendo, tra l’altro, la violazione del principio del collegio perfetto: in gran parte delle sedute riservate dedicate all’analisi e alla valutazione delle offerte tecniche avrebbero presenziato solo due componenti della Commissione, in luogo dei tre prescritti dalla lex specialis.

Il giudice di primo grado respingeva il motivo, rilevando che la Commissione aveva svolto in composizione ridotta una mera attività di analisi e che i verbali erano comunque sottoscritti da tutti i componenti. La società proponeva appello, sostenendo che l’attività di analisi sarebbe strettamente connessa a quella di valutazione, e lamentando che i verbali delle sedute riservate risultavano sottoscritti anche dai commissari assenti e da chi aveva partecipato solo da remoto.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato muove dalla clausola dell’art. 21 del Disciplinare di gara, che affida alla Commissione, in una o più sedute riservate, l’esame e la valutazione delle offerte tecniche con assegnazione dei punteggi. Il Collegio precisa che non è in discussione l’imputazione di tali compiti alla Commissione, ma il modo in cui essi possono essere esercitati, per conciliare la collegialità delle operazioni con l’esigenza di garantire celerità e continuità delle stesse.

Richiamando la propria giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. V, n. 6782 del 2021), la Corte ribadisce la regola del collegio perfetto e la sua deroga limitata per le attività preparatorie, istruttorie o strumentali. L’attitudine meramente strumentale dell’attività delegabile deve presentare, in difetto di criteri discretivi di ordine materiale, la duplice caratteristica di essere suscettibile ex ante di verifica a posteriori da parte del plenum e di essere ex post effettivamente acquisita alla valutazione collegiale piena, in termini di controllo, condivisione e approvazione.

Applicando tali principi, il Collegio esclude che ricorra una delega costante e sistematica: si tratta dell’episodica assenza a qualche seduta di taluno dei componenti. La partecipazione da remoto non integra l’assenza, dovendosi intendere la presenza non in senso esclusivamente fisico, ma come partecipazione alle attività con i mezzi consentiti dalle moderne tecnologie. Quanto al merito, la Corte conferma che le sedute in questione avevano carattere istruttorio e non valutativo, e che ricorrono entrambi i presupposti della deroga: la Commissione non si è mai spogliata in modo definitivo delle proprie prerogative e, nelle sedute successive in composizione integra e in sede di valutazione, era in condizione di verificare e recepire le risultanze dell’analisi precedente.

Il Collegio esamina poi la censura, non esaminata dal TAR, sulla sottoscrizione dei verbali da parte di commissari assenti. I verbali sono cumulativi, cioè concernono più sedute, tra le quali anche alcune con tutti i membri presenti: la firma del componente assente in talune sedute va quindi riferita alle sole sedute cui ha partecipato, senza valore certificativo delle altre. Le carenze relative a data e luogo di sottoscrizione attengono ad aspetti meramente estrinseci e non inficiano la valenza fidefacente dei verbali. L’appello è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione della novità del tema trattato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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