Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta elettronica del docente (TAR Campania n. 1121 del 16.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza proposto ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è fondato quando il creditore dimostri il passaggio in giudicato del titolo del giudice ordinario, la sua notificazione all’amministrazione e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996 per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Accertata l’inerzia, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al giudicato entro un termine assegnato e nomina, sin d’ora, il commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento. La astreinte di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va quantificata secondo criteri predeterminati e non manifestamente iniqui, con tetto massimo ancorato al 10% dell’importo dovuto, per conservarle funzione compulsiva e impedirne la deriva compensativa.

Il Fatto

La ricorrente agisce in ottemperanza per conseguire l’attuazione della sentenza del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro, con cui era stato accertato il suo diritto, in relazione a contratti a tempo determinato, a usufruire del beneficio economico della c.d. carta elettronica del docente per tre annualità, con condanna dell’amministrazione ad erogare il buono complessivo di euro 1.500,00 e al pagamento delle spese.

Il titolo, non impugnato, è passato in giudicato ed è stato notificato all’amministrazione per l’esecuzione. Decorso inutilmente il termine dilatorio, la ricorrente chiede la condanna al pagamento, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penale di ritardo. L’amministrazione si costituisce con atto di stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla verifica dei presupposti processuali dell’azione. È rispettato il termine dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., oltre a quello degli artt. 87, comma 2, lett. d), e 3, cod. proc. amm.. È inoltre decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo imposto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996 per le esecuzioni forzate contro le pubbliche amministrazioni.

La sentenza ottemperanda risulta passata in giudicato e nessuna prova dell’adempimento è stata allegata. Il giudice dichiara pertanto l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, con deposito della prova dell’adempimento mediante documentazione conforme alle disposizioni sul processo amministrativo telematico.

In accoglimento della domanda, il Collegio nomina sin d’ora quale commissario ad acta il responsabile della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario. Il commissario, decorso inutilmente il termine, pone in essere gli atti necessari all’esecuzione del giudicato entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione della scadenza. Egli provvede all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi lo stanziamento, e all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento, precisandosi che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento.

Quanto alla domanda ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., l’astreinte è calcolata nella misura degli interessi legali su quanto risultante dal giudicato, in aggiunta a quelli dovuti ex lege. Il Collegio fissa i criteri di quantificazione: quale dies a quo il sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza; quale dies ad quem il giorno dell’adempimento spontaneo, anche tardivo e anche dopo l’insediamento del commissario, in una situazione di esercizio concorrente del potere; quale limite massimo il 10% dell’importo dovuto, per conservare alla misura la funzione compulsoria ed evitare una sproporzionata locupletazione del privato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto dello scaglione di riferimento e della riduzione del 50% per la natura seriale del ricorso, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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