Colpa grave ostativa all’indennizzo per le frequentazioni ambigue con i coimputati (Cass. pen. Sez. IV n. 38835 del 02.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La nozione di colpa grave ostativa al diritto alla riparazione per l’ingiusta detenzione, di cui all’art. 314, comma 1, cod. proc. pen., si identifica nella condotta che, pur tesa ad altri risultati, dia luogo per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza o inosservanza di leggi a una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell’autorità giudiziaria. Il giudice della riparazione deve fondare la propria deliberazione su fatti concreti e precisi, valutando ex ante la condotta del richiedente prima e dopo la perdita della libertà personale, con iter logico autonomo rispetto al merito, al solo fine di stabilire se quella condotta abbia ingenerato, ancorché per errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, in rapporto di causa ed effetto con la detenzione. La colpa grave può essere integrata anche dalle frequentazioni ambigue con soggetti poi condannati nel medesimo procedimento, purché il giudice ne motivi l’oggettiva idoneità a essere interpretate come indizi di complicità, in relazione al tipo e alla qualità dei collegamenti, così da porsi quanto meno in relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo.

Il Fatto

La Corte d’appello di Brescia, con ordinanza del 14 giugno 2025, ha rigettato l’istanza di riparazione per l’ingiusta detenzione carceraria subita dal ricorrente dal 25 ottobre 2021 al 28 novembre 2022, in relazione a un reato di tentata estorsione aggravata dal quale era stato assolto con sentenza del GUP presso il Tribunale di Brescia, confermata in appello e divenuta definitiva.

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 314 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione sulla ritenuta colpa grave. Le sentenze assolutorie avevano escluso la sua partecipazione ai fatti, essendo rimaste prive di riscontri le dichiarazioni del collaboratore. La Corte territoriale aveva valorizzato le “frequentazioni ambigue” senza motivare il nesso causale con le condotte e sarebbe incorsa in travisamento su una circostanza smentita nel processo.

La Motivazione della Corte

La Sezione IV ricostruisce anzitutto la nozione di colpa grave ex art. 314, comma 1, cod. proc. pen.: è tale la condotta che, per macroscopica negligenza o imprudenza, crei una situazione idonea a costituire una prevedibile ragione di intervento dell’autorità giudiziaria, sostanziandosi nell’adozione o nel mantenimento di un provvedimento restrittivo della libertà personale. Il giudice della riparazione deve basarsi su fatti concreti e precisi e valutare la condotta ex ante, con percorso autonomo rispetto al merito, al fine di accertare non già l’integrazione di un reato, ma la falsa apparenza della sua configurabilità.

La Corte richiama quindi il proprio consolidato orientamento (Sez. 4, n. 3359 del 2016; Sez. 4, n. 9212 del 2013; Sez. Un., n. 34559 del 2002), secondo cui la condizione ostativa all’indennizzo può essere integrata anche da comportamenti quali le frequentazioni ambigue con i soggetti condannati nel medesimo procedimento, a condizione che il giudice motivi adeguatamente la loro oggettiva idoneità a essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti, così da porsi quanto meno in relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo (Sez. 4, n. 53361 del 2018; Sez. 4, n. 29550 del 2019).

Nel caso concreto, l’ordinanza impugnata sottolinea che il ricorrente si accompagnava abitualmente ai soggetti imputati e poi condannati per il reato contestatogli in concorso, e che le frequentazioni con alcuni coimputati sono ammesse dallo stesso ricorrente, il quale si limita a contestarne la valenza indiziaria, reputandole “assolutamente lecite”.

La Corte territoriale richiama fatti non smentiti dalle sentenze assolutorie: il collaboratore, denunciante l’estorsione, era sotto “protezione” di uno dei coimputati, cui pagava le somme richieste, e in Italia aveva incontrato quest’ultimo accompagnato dal ricorrente. Tali circostanze risultano sufficienti a integrare una condotta imprudente e idonea a essere interpretata come grave indizio di correità, stante l’evidente contiguità con il contesto estorsivo accertato.

Ne consegue l’irrilevanza del denunciato travisamento relativo ai viaggi all’estero, per la piena esaustività delle argomentazioni sui comportamenti integranti colpa grave. Il ricorso è pertanto infondato e va rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese in favore del Ministero resistente, liquidate in complessivi euro mille.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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