Riparazione per ingiusta detenzione: ingiustizia formale e colpa grave (Cass. pen. Sez. IV n. 38836 del 02.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La configurabilità dell’ingiustizia formale di cui all’art. 314, comma 2, cod. proc. pen. esige che l’illegittimità del provvedimento cautelare, per essere stato adottato o mantenuto in difetto delle condizioni di applicabilità degli artt. 273 e 280 cod. proc. pen., risulti accertata con decisione irrevocabile. Tale accertamento non compete al giudice della riparazione, che non è investito della questione. La colpa grave ostativa al diritto alla riparazione si ravvisa nella condotta che, consapevole dell’attività illecita altrui, sia percepibile come indice di contiguità con essa, dando luogo alla falsa apparenza della configurabilità dell’illecito come presupposto della detenzione.

Il Fatto

La Corte d’appello di Catanzaro ha rigettato l’istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta da chi era stato sottoposto a custodia in carcere, poi sostituita con misura gradata, per il reato di associazione per delinquere finalizzata all’emissione e fruizione di falsi documenti contabili tramite società fittizie, con l’aggravante di cui all’art. 7 della legge n. 203/1991. Esclusa l’aggravante, la misura era stata revocata; con sentenza divenuta irrevocabile il 16 ottobre 2021 l’imputato era stato assolto per non aver commesso il fatto.

La Corte territoriale ha negato la riparazione ritenendo sussistenti comportamenti integranti colpa grave. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: omessa valutazione della consulenza tecnica allegata all’istanza e della ingiustizia formale; illogicità della motivazione sulla gravità della colpa e sulla condotta collaborativa; motivazione apparente.

La Motivazione della Corte

La Sez. IV dichiara infondato il primo motivo. Secondo l’orientamento consolidato, ai fini dell’ingiustizia formale ex art. 314, comma 2, cod. proc. pen., l’illegittimità del provvedimento cautelare deve risultare accertata con decisione irrevocabile, che non può provenire dal giudice della riparazione, ma solo dal giudice cautelare, sollecitato con impugnazione, o dal giudice del merito. Richiama in tal senso Sez. IV n. 38192 del 2009, Sez. IV n. 5455 del 2019 e, in motivazione, Sez. IV n. 28441 del 2025.

Nel caso concreto, l’assenza dei presupposti per l’applicazione della misura non risulta accertata né in fase di merito né con provvedimento definitivo in sede cautelare: la doglianza resta quindi estranea all’ingiustizia formale. La consulenza tecnica invocata dal ricorrente non integra l’accertamento richiesto dalla norma.

Infondati anche il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente. La Corte ricostruisce la nozione di colpa grave: è tale la condotta che, pur tesa ad altri risultati, per macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza o inosservanza di leggi, ponga in essere una situazione prevedibile di intervento dell’autorità giudiziaria, sostanziandosi nell’adozione o nel mantenimento del provvedimento restrittivo. Il giudice della riparazione deve fondarsi su fatti concreti e precisi, valutando la condotta tenuta prima e dopo la perdita della libertà, con giudizio ex ante e iter motivazionale autonomo rispetto al processo di merito. Richiama Sez. IV n. 3359 del 2016, Sez. IV n. 9212 del 2013 e Sez. Un. n. 34559 del 2002.

Quanto al caso, il giudice della riparazione ha ricostruito le vicende emergenti dalla sentenza assolutoria, rilevando che i comportamenti accertati o non esclusi erano idonei a integrare condotte gravemente colpose. Le conversazioni telefoniche e le ammissioni rese in sede di interrogatorio confermano il carattere gravemente colposo: la disponibilità verso l’interlocutore, cui erano fornite informazioni e rassicurazioni sulle operazioni eseguite dai prestanome, ha determinato la falsa apparenza del coinvolgimento nel fatto illecito. Integra colpa grave la condotta di chi, consapevole dell’attività illecita altrui, tenga comportamenti percepibili come indicativi di contiguità (Sez. IV n. 7956 del 2020; Sez. IV n. 45418 del 2010).

Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali e alla rifusione delle spese in favore del Ministero resistente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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