Colpa grave dell’utilizzatore e concorso del mancato invio degli alert SMS nel prelievo ATM non autorizzato (ABF Collegio di Bari n. 2801 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni di prelievo ATM non autorizzate, l’intermediario che produca i log informatici comprovanti l’autenticazione mediante lettura della carta e corretta digitazione del PIN assolve all’onere probatorio sulla regolarità formale dell’operazione, ma non è per ciò solo esente da responsabilità. Ai sensi dell’art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 11/2010, la prova della colpa grave dell’utilizzatore deve fondarsi su specifici elementi di fatto relativi alle modalità esecutive. Il mancato invio degli alert SMS, in assenza di rinuncia espressa dell’utente, integra un deficit organizzativo dell’intermediario idoneo a costituire concausa del danno, ma i suoi effetti vanno valutati secondo le circostanze concrete. Quando la condotta gravemente colposa dell’utilizzatore — custodia negligente del PIN e omesso monitoraggio del conto per oltre un mese — si presenti assorbente, il ricorso è rigettato.
Il Fatto
La ricorrente riferisce di essersi accorta, il 04/11/2025, di non essere più in possesso della propria carta libretto e di aver sporto denuncia di smarrimento. Il 07/11/2025 constatava sette prelievi presso ATM, per complessivi € 3.600,00, da lei disconosciuti ed eseguiti tra il 25/09/2025 e il 01/11/2025.
L’intermediario eccepiva che le operazioni erano state autorizzate mediante lettura della carta e corretta digitazione del codice PIN, richiamando la tecnologia EMV e chiedendo, in subordine, l’applicazione della franchigia. La ricorrente replicava invocando la qualificazione delle operazioni come non autorizzate e contestando la prova della colpa grave.
La motivazione del Collegio
Il Collegio muove dalla qualificazione delle operazioni, eseguite sotto il vigore del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, come modificato dal d.lgs. 15 dicembre 2017, n. 218 di recepimento della PSD 2. I log informatici versati dall’intermediario comprovano l’autenticazione e la corretta digitazione del PIN; su tale base il Collegio richiama il proprio orientamento (Collegio di Bari, decisione n. 177/2025) e ritiene assolto l’onere probatorio sull’autenticazione.
Richiamando il Collegio di Coordinamento n. 22745/19, il Collegio ribadisce che la produzione documentale sull’autenticazione non esaurisce l’onere del PSP, che deve indicare elementi di fatto dai quali trarre, in via presuntiva, la prova della colpa grave dell’utente. Nel caso concreto gli indizi sono molteplici: la distanza di due giorni tra l’ultimo prelievo personale e la prima operazione contestata, l’assenza di errori nella digitazione del PIN, il mancato monitoraggio del conto per oltre un mese e, soprattutto, la presenza di un addebito di € 600,00 del 06/10/2025 non disconosciuto, che lascia presumere il perdurante possesso della carta. Il Collegio rileva inoltre l’assenza di denuncia alle autorità di pubblica sicurezza.
Quanto agli alert SMS, il Collegio richiama il Collegio di Coordinamento n. 24366/19: il servizio rientra nei doveri di protezione dell’utente e l’intermediario può esonerarsene solo con prova dell’esplicito rifiuto. Tuttavia tale orientamento si è formato in fattispecie di perdita definitiva del possesso della carta o di pagamenti senza uso del supporto fisico. Nel caso di specie le modalità della condotta gravemente colposa della ricorrente appaiono decisive e assorbenti rispetto al deficit di alert.
Il Collegio non accoglie pertanto il ricorso, confermando la sussistenza della colpa grave in capo all’utilizzatore.
Nota della Redazione
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