Estinzione anticipata cessione del quinto: rimborso oneri e commissione (ABF Collegio di Bari n. 1085 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio stipulati prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 73/2021, la retrocessione degli oneri non maturati a seguito di estinzione anticipata segue criteri distinti: i costi recurring si rimborsano secondo un criterio di proporzionalità lineare, salvo diversa previsione contrattuale; i costi up front si riducono secondo il metodo della curva degli interessi, in assenza di patto difforme; gli oneri erariali non sono rimborsabili. La commissione di estinzione anticipata pattuita entro le soglie di legge è dovuta, salvo che il consumatore alleghi e provi l’assenza di oggettiva giustificazione dell’indennizzo, e resta esclusa solo quando il debito residuo rimborsato anticipatamente sia pari o inferiore a 10.000 euro. Le spese di assistenza professionale non sono rimborsabili nelle controversie a carattere seriale.
Il Fatto
Il ricorrente stipulava il 20 aprile 2017 un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, da rimborsare in 108 rate. Nel giugno 2021 estingueva anticipatamente il prestito, in corrispondenza della rata n. 47. Esaurita la fase del reclamo, con ricorso del 15.10.2025 si rivolgeva all’Arbitro chiedendo l’equo rimborso degli oneri non maturati ex art. 125-sexies t.u.b. per 1.344,67 euro, oltre interessi, a titolo di spese di istruttoria e commissione di intermediazione creditizia.
Domandava inoltre la restituzione della commissione di estinzione anticipata, delle quote asseritamente versate in eccedenza e il rimborso delle spese di assistenza professionale, quantificate in 200,00 euro. L’intermediario eccepiva la natura up front delle spese di istruttoria e delle commissioni di intermediazione e dava conto di aver già rimborsato, dopo il reclamo, le commissioni di intermediazione per 734,66 euro, chiedendo il rigetto del ricorso.
La motivazione del Collegio
Il Collegio rileva anzitutto che il contratto è stato stipulato prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 73 del 25 maggio 2021, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, che ha modificato l’art. 125-sexies t.u.b.. Da ciò deriva l’individuazione della disciplina applicabile ratione temporis.
Richiamato il proprio costante orientamento, il Collegio ricorda che, in assenza di chiara ripartizione tra costi up front e recurring, l’intero importo di ciascuna voce entra nel calcolo della quota da rimborsare e che l’intermediario risponde anche del premio assicurativo (Collegio di Coordinamento n. 6167/2014). Viene poi richiamato il principio enunciato dal Collegio di coordinamento con la decisione n. 26525/2019, che, sulla scia della sentenza CGUE “Lexitor” dell’11.9.2019, ha esteso la riduzione a tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front.
Il Collegio dà atto che tale orientamento era stato rimodulato dopo la novella del 2021 (decisione n. 21676/2021), ma che la Corte costituzionale n. 263/2022 ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 11-octies, comma 2, del d.l. n. 73/2021 limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia». Su questa base i Collegi territoriali hanno dato continuità all’orientamento del 2019, condividendo la non retrocedibilità degli oneri erariali, e il quadro è stato confermato dal d.l. n. 104/2023, convertito in legge n. 136/2023.
Per i contratti anteriori alla novella, dunque, i criteri sono: proporzionalità lineare per i costi recurring, salvo diverso patto; curva degli interessi per i costi up front, in assenza di diversa previsione; non rimborsabilità degli oneri erariali. Applicando tali criteri e tenendo conto dei rimborsi già effettuati, il Collegio quantifica in 119,00 euro quanto ancora dovuto, oltre interessi legali dalla data del reclamo.
Quanto alla commissione di estinzione anticipata, il Collegio richiama le decisioni n. 5909/2020 e n. 11679/2021 del Collegio di coordinamento: la commissione pattuita entro le soglie di legge è dovuta se il ricorrente non dimostra l’assenza di oggettiva giustificazione. Poiché il debito residuo superava 10.000 euro, la commissione è legittima e la domanda di ripetizione va respinta. Respinta anche la richiesta sulle quote in eccedenza, per difetto di documentazione, e quella sulle spese di assistenza professionale, per il carattere seriale della controversia. Il ricorso è quindi accolto nei limiti dei 119,00 euro.
Nota della Redazione
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