Prescrizione contributi gestione separata e differimento dei termini di versamento (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16736 del 17.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi. Assume rilievo, a tal fine, anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dal D.P.C.M. del 10 giugno 2010 in relazione ai contributi dovuti per l’anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite. Il differimento opera per tutti i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, e non soltanto per coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi risultino fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d’imposizione. Ne consegue che il credito contributivo dell’Inps è prescritto quando la richiesta di pagamento sia pervenuta al destinatario dopo il decorso del termine di prescrizione, computato anche lo slittamento della scadenza.

Il Fatto

Una libero professionista iscritta all’albo degli avvocati aveva proposto ricorso per accertare l’illegittimità della propria iscrizione d’ufficio alla gestione separata dell’Inps e per far dichiarare non dovute le somme richieste a titolo di contributi per l’anno 2009. La professionista aveva già versato alla Cassa forense la contribuzione integrativa, ma non quella soggettiva.

Il Tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo sufficiente, ai fini dell’esclusione dall’obbligo di iscrizione, il versamento del solo contributo integrativo. La Corte d’appello, confermando la decisione, aveva precisato che l’obbligo di iscrizione era insussistente perché il reddito prodotto nell’anno 2009 era inferiore al limite di € 5.000,00, e aveva inoltre dichiarato la prescrizione del credito contributivo dell’Inps. Avverso tale sentenza l’Istituto ha proposto ricorso per cassazione, resistito dalla professionista con controricorso e ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

Investita del ricorso principale e di quello incidentale, la Corte ha scelto di definire il giudizio in virtù della ragione più liquida, richiamando Cass. n. 363 del 2019. Ha così esaminato per primo il secondo motivo del ricorso principale, relativo alla prescrizione del credito contributivo per l’anno 2009.

Secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata, in materia previdenziale la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento, sicché assume rilievo, ai fini della decorrenza, anche il differimento di quei termini previsto dal D.P.C.M. del 10 giugno 2010 per i contributi dovuti per l’anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite (Cass. n. 10273 del 2021).

La Corte precisa la portata di quel differimento: esso riguardava tutti i contribuenti che esercitavano attività economiche per le quali erano stati elaborati gli studi di settore, e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d’imposizione, quale quello di cui alla legge n. 244 del 2007, art. 1, commi 96 ss.

Tuttavia, anche conteggiando lo slittamento della scadenza per il versamento dei contributi al 6.7.2010 sulla base del citato D.P.C.M., la richiesta di pagamento dell’Inps risulta pervenuta al destinatario soltanto il 22.7.2015. A quella data il termine di prescrizione dei contributi era oramai decorso. Il secondo motivo del ricorso principale è pertanto infondato.

Al rigetto di tale motivo conseguono l’assorbimento del primo motivo del ricorso principale e del ricorso incidentale, nonché la condanna dell’Istituto alle spese di lite. La Corte dà inoltre atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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