Responsabilità del commercialista per omessa dichiarazione e recupero credito Iva (Cass. civ. Sez. III n. 350 del 08.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Lo studio professionale che omette la trasmissione telematica della dichiarazione dei redditi del cliente risponde del danno consistente nella perdita del credito Iva non più recuperabile. Il dovere di diligenza del professionista, se il rapporto è ancora in essere, impone di rimediare al proprio errore esplorando tutte le alternative esperibili in sede amministrativa o giudiziaria per consentire al cliente il recupero del credito. Non è sufficiente contestare la valutazione probatoria dei giudici del merito: il motivo che non si confronta con la ratio decidendi è inammissibile. La produzione tardiva in appello della polizza assicurativa impedisce ogni valutazione sulla validità della clausola claims made.

Il Fatto

Uno studio associato di commercialisti omette di trasmettere telematicamente la dichiarazione dei redditi di una società cliente per l’anno d’imposta 2002. Il credito Iva maturato in quell’anno resta non dichiarato e viene dedotto in compensazione solo nella dichiarazione successiva. Alla società vengono notificati un verbale di contestazione, accertamenti per maggior reddito e contestazione di illegittima detrazione d’imposta.

Il giudice di primo grado e, in secondo grado, la Corte d’appello di Salerno condannano lo studio al risarcimento dei danni. La corte territoriale rigetta anche la domanda di manleva verso la compagnia assicurativa. Lo studio ricorre in cassazione con sei motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto l’eccezione di invalidità della procura, sollevata sul presupposto dell’estinzione dello studio per cessazione della partita Iva al 31.12.2019. Il Collegio la ritiene infondata: la cancellazione della partita Iva di un’associazione professionale non comporta di per sé il venir meno dell’associazione, potendo persistere l’accordo associativo a prescindere dall’adempimento tributario.

Il primo motivo è inammissibile. La censura contesta la valutazione probatoria dei giudici del merito, ma non è configurabile alcuna violazione di legge, non essendo contestata la ricognizione della fattispecie astratta. Quanto all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., il ricorrente non ha circoscritto i fatti storici asseritamente omessi, coincidenti con il significato probatorio della procedura esecutiva o con i contenuti della c.t.u.

Il secondo, terzo e quarto motivo, esaminati congiuntamente, sono parimenti inammissibili. Lo studio prospetta i vizi senza cogliere la ratio del giudice d’appello. La corte territoriale ha affermato che tutte le procedure di recupero del credito Iva del 2002 dovevano essere esperite dal professionista, poiché all’epoca il rapporto non era cessato. Il dovere di diligenza imponeva di rimediare all’errore esplorando ogni alternativa idonea al recupero. Non è provato che il rapporto fosse venuto meno prima della definitiva impossibilità, per la società, di proporre le istanze amministrative e giudiziarie.

Il quinto e il sesto motivo, concernenti la clausola claims made e la dedotta illiceità della causa, sono inammissibili. La corte d’appello ha rilevato la mancata tempestiva produzione della polizza efficace dal 20.1.2003 al 20.1.2004, essendo stata prodotta solo quella del periodo 2008-2009. L’assunto della produzione per allegazione alla polizza successiva è privo di riscontro documentale. La trattazione nel merito dei contenuti della polizza del 2003 è avvenuta solo a “tutto voler concedere”. L’impossibilità di produrre la polizza impedisce ogni valutazione sulla sua validità.

Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese per ciascuna parte controricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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