Errore materiale correggibile solo per difetto grafico non per error iuris (Cass. civ. Sez. III n. 351 del 08.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di correzione degli errori materiali è esperibile unicamente per ovviare al difetto di corrispondenza tra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, rilevabile dal semplice confronto tra la parte del documento inficiata e le considerazioni contenute nella motivazione. Esso non può incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione né essere impiegato per contestare un error iuris. La dedotta omissione di motivazione, ove prospettata come violazione dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., non integra un errore materiale e la relativa istanza è inammissibile.

Il Fatto

Con istanza depositata il 28.12.2023 i ricorrenti hanno chiesto la correzione per errore materiale dell’ordinanza n. 32762/2023, depositata il 24.11.2023, con cui la Corte di cassazione, in parziale accoglimento del ricorso, aveva cassato per quanto di ragione la sentenza n. 1942/2019 della Corte d’appello di Milano.

Secondo gli istanti, la Corte avrebbe accolto il primo e il terzo motivo senza esplicitare, in motivazione, le ragioni dell’accoglimento del primo, verosimilmente per una svista di redazione del testo, per la quale alcune pagine potrebbero non essere state inserite.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva anzitutto che il preteso errore non emerge in alcun modo dal testo dell’ordinanza richiamata. In essa tutte le argomentazioni a sostegno dell’accoglimento del primo e del terzo motivo risultano esplicitate, senza interruzione nella numerazione continua delle pagine, e trovano trattazione esauriente nella parte motiva.

Su questa base, la S.C. osserva che, quand’anche si volesse ipotizzare l’omissione di motivazione in relazione all’accoglimento del primo motivo, il rilievo si risolverebbe nella contestazione di un vero e proprio errore di diritto, consistente nella asserita violazione dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. sotto il profilo della corretta e completa redazione del provvedimento.

La Corte richiama quindi il consolidato insegnamento secondo cui il procedimento di correzione è esperibile solo per il difetto di corrispondenza tra l’ideazione del giudice e la sua rappresentazione grafica, rilevabile mediante il semplice confronto tra la parte inficiata e la motivazione, senza incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione.

A sostegno la S.C. invoca Sez. L, Ordinanza n. 16877 dell’11.08.2020 e Sez. 6 – L, Ordinanza n. 572 dell’11.01.2019. La deduzione degli istanti non integra dunque un’ipotesi di errore materiale e il ricorso viene dichiarato inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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