Commercio itinerante esercitato in postazione fissa e legittimità della sanzione (TAR Campania n. 8219 del 18.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il titolare di autorizzazione al commercio su aree pubbliche in forma itinerante non può esercitare l’attività in postazione fissa, poiché l’esercizio del commercio ambulante è lecito solo se conforme al titolo abilitativo. La condotta di chi staziona per l’intera serata con allaccio alla fornitura elettrica contrattualizzata integra la fattispecie di cui all’art. 147, comma 2, della L. Reg. n. 7/2020, che impone al comune l’immediata cessazione dell’attività e l’applicazione della sanzione pecuniaria. L’art. 3 della L. n. 241/1990 consente la motivazione per relationem con rinvio al verbale della polizia municipale, atto pubblico fidefacente, purché l’atto richiamato sia indicato e reso disponibile. La violazione dell’art. 18 della L. n. 689/1981, che riconosce al privato la facoltà di presentare scritti difensivi entro trenta giorni, rileva solo se dall’omessa interlocuzione sia derivato un provvedimento finale di contenuto diverso da quello che sarebbe scaturito dalle deduzioni pretermesse.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un’impresa individuale e di autorizzazione di tipo “B” al commercio su aree pubbliche in forma itinerante, ha impugnato l’ordinanza ingiunzione con cui il SUAP comunale gli ha ordinato la cessazione dell’attività e irrogato una sanzione amministrativa di 5.000,00 euro, contestando l’esercizio abusivo di attività commerciale “in sede fissa” in assenza del titolo abilitativo.
Il ricorso era stato dapprima proposto davanti al giudice ordinario e poi riassunto davanti al TAR a seguito di declaratoria di difetto di giurisdizione, sul presupposto che venisse in rilievo un provvedimento concernente l’uso del territorio, rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il ricorrente ha contestato la ricostruzione in fatto, sostenendo di aver svolto l’attività in forma itinerante con sosta limitata nel tempo e in una strada individuata dal regolamento comunale come idonea.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso infondato muovendo dal verbale del Comando di Polizia Municipale del 28.4.2021, da cui emerge che l’attività contestata consisteva nello svolgimento di commercio in sede fissa, con stazionamento per l’intera serata in assenza di autorizzazione di tipo “A” e con allaccio alla fornitura elettrica contrattualizzata.
Il TAR ha qualificato l’allaccio alla rete elettrica come elemento univoco della natura fissa e non ambulante dell’attività. Il verbale, in quanto atto pubblico fidefacente, ha fornito alla pubblica amministrazione il supporto probatorio della condotta accertata, non superato dalle contrarie allegazioni della parte.
Ne è derivata l’integrazione della fattispecie sanzionata dall’art. 147, comma 2, della L. Reg. n. 7/2020. Il Collegio ha precisato che l’esercizio del commercio ambulante è lecito se conforme all’autorizzazione: chi è titolare di un titolo che lo abilita alla forma itinerante non può esercitare il commercio in postazione fissa senza incorrere nella violazione contestata.
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990, il TAR ha ritenuto l’atto sufficientemente motivato con rinvio al verbale della polizia municipale, richiamando l’orientamento secondo cui è ammessa la motivazione per relationem, purché l’atto richiamato sia indicato e reso disponibile all’interessato, al quale deve essere consentito di prenderne visione, ottenerne copia e produrlo in giudizio.
Infine, sulla facoltà di presentare scritti difensivi entro trenta giorni prevista dall’art. 18 della L. n. 689/1981, il Collegio ha osservato che essa non può ridursi a mero rituale formalistico. La sua violazione assume rilievo solo se dalla mancata interlocuzione derivi un atto finale di contenuto diverso da quello che sarebbe scaturito dalle ulteriori deduzioni del privato. Nel caso concreto, il ricorrente non ha indicato quale scritto avrebbe avuto interesse a depositare né quale incidenza avrebbe potuto avere sull’attività provvedimentale. Il ricorso è stato quindi rigettato, con compensazione delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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