Nessuna sostituzione del commissario liquidatore nel giudizio di ottemperanza (C.G.A.R.S. n. 82 del 13.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo sostitutivo del commissario ad acta opera nei limiti dei poteri amministrativi che il giudice dell’ottemperanza mutua dall’Amministrazione e non si estende ad attività riservate a un diverso plesso giurisdizionale. Il commissario ad acta non può pertanto sostituirsi al commissario liquidatore nella gestione dell’intera procedura di liquidazione coatta amministrativa, poiché il soddisfacimento del credito di un singolo ricorrente postula la formazione dello stato passivo, la sua esecutività e la definizione delle relative impugnazioni. L’ottemperanza al giudicato che impone l’adozione del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001 resta possibile solo mediante l’emanazione di tale atto, con indicazione delle somme dovute e loro collocazione nel passivo secondo l’ordine di legge, restando il pagamento condizione sospensiva dell’efficacia traslativa.

Il Fatto

Una sentenza del giudice amministrativo di primo grado aveva annullato gli atti di una procedura ablativa avviata da un consorzio per le aree di sviluppo industriale e aveva riconosciuto il diritto al risarcimento per l’occupazione illegittima, con invito alle parti a definire un accordo per il trasferimento della proprietà delle aree. Il consorzio non ottemperava: interveniva una pronuncia di ottemperanza che ne ordinava l’esecuzione mediante decreto di acquisizione sanante ex art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001, o mediante accordo, nominando in caso di inottemperanza un commissario.

Il commissario, riscontrate gravi difficoltà finanziarie dell’ente, chiedeva di essere esonerato dall’incarico. Il giudice di primo grado accoglieva solo in parte le istanze, dichiarando l’estinzione del giudizio quanto alla corresponsione delle somme e ordinando di acquisire il bene ai sensi della citata disposizione ovvero con accordo che indicasse il quantum da pagare una volta risanata la situazione finanziaria. La curatela proponeva appello, sostenendo la possibilità di attivare la liquidazione dell’attivo per reperire le somme necessarie.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esclude anzitutto i presupposti per la sospensione o il differimento del giudizio, non emergendo elementi concreti a sostegno della richiesta. Passa quindi al rapporto tra ottemperanza e liquidazione coatta amministrativa, richiamando l’Adunanza Plenaria n. 2/2020: l’art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001 configura una funzione doverosa dell’Amministrazione, che deve scegliere tra restituzione del bene previa riduzione in pristino e acquisizione alla mano pubblica.

Tale alternativa, precisa la Corte, non è paritetica quanto alla tutela del privato: solo la restituzione integra un’obbligazione, mentre l’adozione del provvedimento acquisitivo è atto discrezionale rispetto al quale l’interessato vanta un interesse legittimo. Nel caso concreto, due giudicati hanno definito il comportamento dovuto dall’ente, imponendo l’adozione del provvedimento ex art. 42 bis; resta il problema del reperimento delle risorse, ostacolato dalla condizione economica del consorzio.

La Corte qualifica la liquidazione coatta amministrativa come procedura a natura pubblicistica, preordinata alla tutela della par condicio creditorum ai sensi dell’art. 2741 cod. civ., i cui atti rientrano nella giurisdizione amministrativa fino al deposito dello stato passivo, momento dal quale si apre la fase giurisdizionale. Ne deriva che il commissario ad acta non può essere immesso nella gestione dell’intera procedura: le attività richieste implicherebbero acquisizione dell’attivo, liquidazione, formazione del passivo e piano di riparto, con lesione del diritto di difesa dei creditori non partecipi al giudizio.

Il meccanismo sostitutivo, ribadisce il Collegio richiamando l’Adunanza Plenaria n. 8/2021, incontra il limite dei poteri amministrativi dell’ente sostituito. Poiché il pagamento postula il deposito dello stato passivo e la definizione delle impugnazioni, l’unica attività allo stato possibile è l’emanazione del provvedimento di acquisizione con quantificazione delle somme e loro collocazione nel passivo. Il pagamento delle somme, ai sensi dell’art. 42 bis, comma 4, d.P.R. n. 327/2001, costituisce condizione sospensiva dell’efficacia traslativa, non qualificabile come condizione meramente potestativa ex art. 1355 cod. civ. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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