Proroghe demaniali disapplicate: illegittime senza gara le concessioni balneari (TAR Toscana n. 978 del 22.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le proroghe automatiche ex lege delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e sportive contrastano con l’art. 49 TFUE e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE, recepita dal d.lgs. n. 59/2010, e devono essere disapplicate dalle amministrazioni a ogni livello, compreso quello comunale. Il giudice nazionale e l’amministrazione sono tenuti a non applicare le disposizioni interne che hanno spostato in avanti i termini di scadenza, nella loro interezza, imponendo l’indizione di una procedura selettiva trasparente, imparziale e non discriminatoria. La mera indicazione di obiettivi e criteri per le future gare non rimuove l’illegittimità, restando decisiva l’omessa indizione della procedura. L’interesse ad agire dell’Autorità antitrust permane anche dopo l’esaurimento degli effetti dell’atto, essendo rivolto all’accertamento del corretto assetto concorrenziale.

Il Fatto

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha impugnato la deliberazione con cui il Comune, in applicazione dell’art. 3, comma 3, l. n. 118/2022, aveva esteso l’efficacia delle concessioni demaniali marittime al 31 dicembre 2024. L’Autorità aveva già reso un parere motivato ai sensi dell’art. 21-bis l. n. 287/1990, rilevando il contrasto della proroga con la scadenza fissata dall’Adunanza Plenaria e con la normativa eurounitaria.

Il Comune si è costituito eccependo il difetto dello ius postulandi dei difensori dell’Autorità e il sopravvenuto difetto di interesse, per effetto della successiva deliberazione con cui ha definito criteri e obiettivi per le gare e della proroga disposta dal d.l. n. 131/2024, convertito dalla l. n. 166/2024. Con motivi aggiunti l’Autorità ha impugnato anche il differimento della scadenza al 30 settembre 2027.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale supera le eccezioni preliminari. Sullo ius postulandi, la possibilità di un conflitto, anche solo potenziale, tra la posizione dell’Autorità e quella dell’Avvocatura dello Stato integra il caso eccezionale dell’art. 5 R.D. n. 1611/1933, che consente il patrocinio di avvocati del libero foro. Pur prendendo atto della non applicabilità al processo amministrativo dell’art. 182, comma 2, cod. proc. civ. affermata dall’Adunanza Plenaria, i giudici applicano l’errore scusabile ex art. 37 cod. proc. amm., a salvaguardia del diritto di difesa.

È infondata anche l’eccezione di improcedibilità. L’interesse ad agire dell’Autorità permane, ai sensi dell’art. 21-bis, comma 1, l. n. 287/1990, ed è funzionale alla tutela del corretto assetto concorrenziale, leso dai provvedimenti e dalla normativa presupposta. La deliberazione sui criteri non lo elide, perché il Comune non ha indicato le tempistiche delle gare né annullato in autotutela le proroghe.

Nel merito, il Tribunale richiama il costante orientamento secondo cui le norme interne che hanno disposto la proroga automatica delle concessioni sono in contrasto con l’art. 49 TFUE e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE, prevalendo il diritto dell’Unione. La direttiva, self-executing, impone una procedura di selezione con garanzie di imparzialità e trasparenza, titoli di durata limitata e nessun rinnovo automatico.

Ne segue che tutte le proroghe vanno disapplicate, essendo le amministrazioni tenute a indire una procedura selettiva non discriminatoria. La sola indicazione di criteri e obiettivi non basta, né rileva il mero proposito di bandire le gare in futuro, in assenza di un cronoprogramma e di un termine finale. L’omessa indizione della procedura ha carattere decisivo e assorbente.

Il ricorso e i motivi aggiunti sono accolti, con annullamento dei provvedimenti impugnati. Le spese sono compensate tra tutte le parti costituite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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