Sei scatti stipendiali al TFS nel collocamento a riposo su domanda (TAR Campania n. 1984 del 27.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 spetta anche al personale delle Forze di polizia collocato in quiescenza su domanda, purché abbia maturato i 55 anni di età e i 35 anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno dell’anno di maturazione delle due anzianità non ha natura decadenziale, ma costituisce un onere che incide solo sulla decorrenza del collocamento a riposo. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 non modifica il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita, operando ai soli fini della base pensionabile. Le questioni di legittimità costituzionale prospettate dall’ente previdenziale in relazione agli artt. 3, 38 e 81 Cost. sono manifestamente infondate, trattandosi di scelte discrezionali del legislatore.
Il Fatto
Il ricorrente, già in servizio nella Polizia Penitenziaria, è stato collocato in quiescenza su domanda dopo aver raggiunto i 55 anni di età e i 35 anni di servizio utile per il calcolo del trattamento di fine servizio. Ricevuto il TFS, ha rilevato che l’I.N.P.S. non aveva computato i sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e all’art. 21 della legge n. 232/1990.
L’Istituto ha respinto l’istanza di ricalcolo osservando che il d.lgs. n. 165/1997 escluderebbe dal beneficio i destinatari del comma 2 dell’art. 21 della legge n. 232/1990, condizione equiparata al collocamento a riposo a domanda. Il ricorrente ha quindi impugnato il diniego e i prospetti di liquidazione, chiedendo l’accertamento del diritto alla riliquidazione con inclusione dei sei scatti, oltre interessi e rivalutazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto affermato la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lettera i), c.p.a., trattandosi di controversia relativa ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico.
Nel merito, il Tribunale ha aderito all’orientamento consolidato del Consiglio di Stato, richiamando in particolare la pronuncia della Sez. II n. 4844 del 2023 e la successiva Sez. II n. 8598 del 2024. Da tali decisioni emerge che il beneficio dei sei scatti è riconosciuto agli appartenenti alle Forze di polizia, sia ad ordinamento civile sia militare, anche in caso di collocamento in congedo a domanda.
Il percorso argomentativo muove dalla ricostruzione dell’evoluzione normativa: l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, nel testo modificato dall’art. 21 della legge n. 231/1990, riconosce il beneficio anche al personale che chieda il collocamento in quiescenza alle condizioni anagrafiche e contributive indicate. La nozione di Forze di polizia richiamata dalla norma è ampia, delineandosi anche in ragione della funzione di omogeneizzazione del trattamento economico del comparto sicurezza.
Il Tribunale ha poi respinto l’assunto dell’Istituto secondo cui la domanda sarebbe soggetta a un onere decadenziale. Il termine del 30 giugno è funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo e non incide sul diritto al beneficio. Parimenti infondata è la tesi dell’illegittimità costituzionale della disciplina per violazione degli artt. 3, 38 e 81 Cost.: la delimitazione della platea dei beneficiari e delle prestazioni sociali rientra nella discrezionalità del legislatore, sindacabile solo sotto il profilo dell’irragionevolezza.
Accertata la sussistenza dei requisiti alla data di cessazione dal servizio, il ricorso è stato accolto, con affermazione dell’obbligo dell’ente previdenziale di applicare i sei scatti al TFS liquidato e di determinare la differenza residua, oltre interessi legali. È stata invece esclusa la cumulabilità tra interessi e rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991. Le spese sono state poste a carico dell’I.N.P.S., con distrazione in favore del difensore.
Nota della Redazione
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