Nessuna estensione della disciplina di maggior favore al congedo per infermità (C.G.A.R.S. n. 81 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di trattamento economico del militare collocato in aspettativa per motivi sanitari e successivamente giudicato permanentemente non idoneo al servizio, la disciplina dell’art. 15, comma 2, del d.P.R. 52/2009 non è estensibile alla diversa fattispecie del congedo per infermità regolata dal comma 3. La clausola delle “disposizioni di maggior favore” non opera come rinvio a fattispecie differenti. Ne consegue che, mancato il riconoscimento della dipendenza della patologia da causa di servizio, sono ripetibili la metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte quelle corrisposte oltre il diciottesimo mese.
Il Fatto
Il ricorrente, ex Sottufficiale in servizio permanente effettivo presso la Marina Militare, è stato assente per motivi sanitari dal dicembre 2020 e collocato in aspettativa dal 15 febbraio 2021 al 16 novembre 2022. Dichiarato permanentemente non idoneo al servizio incondizionato, ha cessato il servizio per infermità. Avendo presentato istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, l’Amministrazione ha continuato a corrispondergli gli emolumenti in misura intera.
Con successivo decreto la patologia è stata giudicata non dipendente da causa di servizio. L’Amministrazione ha quindi accertato un debito di importo corrispondente alle somme erogate nel periodo di aspettativa, compensandolo con le ferie non godute e richiedendo la restituzione del residuo. Il TAR ha parzialmente accolto il ricorso, riconoscendo il diritto al pieno trattamento stipendiale e alla non ripetizione. L’Amministrazione ha proposto appello principale; l’interessato appello incidentale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione centrale dell’estensibilità al congedo per infermità della regola dettata per il militare giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale. Richiamando la propria precedente pronuncia, rileva che la non ripetibilità di parte dello stipendio concerne il caso dell’avvenuto riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, e che a tale ipotesi è connesso anche l’effetto dell’inutile decorso del termine di ventiquattro mesi.
La Corte sottolinea che la norma invocata fa espresso riferimento all’aspettativa, mentre la non idoneità totale integra la diversa fattispecie del congedo per infermità. La clausola delle “disposizioni di maggior favore” non può valere come rinvio a fattispecie differenti. Il comma 3 dell’art. 15 del d.P.R. 52/2009 prevede, in via separata, la ripetibilità della metà delle somme dal tredicesimo al diciottesimo mese e di tutte quelle oltre il diciottesimo mese di aspettativa continuativa.
Non convince il Collegio neppure il richiamo al principio di proporzionalità. Si osserva che l’eventuale superamento del termine conseguirebbe a fatto proprio del richiedente, che ha presentato l’istanza solo dopo aver acquisito piena conoscenza delle problematiche sanitarie. L’interpretazione più favorevole al lavoratore non è coerente con il bilanciamento tra le esigenze del medesimo e il corretto utilizzo del denaro pubblico.
Sull’appello incidentale, il Collegio ritiene la ripetizione dell’indebito doverosa, con conseguente inapplicabilità delle garanzie procedimentali invocate. Quanto alle eccedenze lavorative e alla monetizzazione della licenza ordinaria, la Corte conferma la statuizione di primo grado, richiamando la tutela degli equilibri di bilancio e il principio di non contestazione sulla quantificazione. L’appello principale è accolto; quello incidentale respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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