Ottemperanza: nomina d’ufficio del Commissario ad acta per l’inadempimento del Ministero (TAR Puglia n. 799 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il perdurante inadempimento dell’Amministrazione, successivo alla scadenza del termine assegnato con la sentenza di accoglimento, legittima il giudice a nominare d’ufficio un Commissario ad acta perché provveda in luogo dell’Amministrazione inadempiente. La nomina non richiede un’apposita istanza di parte, potendo essere disposta anche d’ufficio, e può essere indirizzata a un organo del Ministero con facoltà di delega. Le spese della fase di ottemperanza sono poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate in favore del difensore antistatario.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, una sentenza esecutiva e passata in giudicato che riconosceva il diritto alla Retribuzione Professionale Docenti e alla Carta Docente. In seguito all’inadempimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito, la ricorrente aveva proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Puglia, che lo aveva accolto con sentenza dell’11 giugno 2025, assegnando all’Amministrazione un termine per provvedere. Decorso infruttuosamente tale termine, il difensore della ricorrente aveva notificato e depositato un’istanza per la nomina di un commissario ad acta, dando così impulso alla fase successiva del giudizio di ottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia ha rilevato che, nonostante l’accoglimento del ricorso e la scadenza del termine assegnato all’Amministrazione per l’adempimento, il Ministero dell’Istruzione e del Merito era rimasto inadempiente. Su questo presupposto, il Collegio ha ritenuto di dover procedere alla nomina di un Commissario ad acta per dare esecuzione al giudicato.
La scelta è caduta sul Direttore generale pro tempore per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero, con espressa facoltà di delega ad altro dirigente dell’ufficio. Tale individuazione risponde all’esigenza di garantire l’effettività dell’esecuzione, affidandola a un organo dotato dei poteri necessari per adottare i provvedimenti dovuti.
Il Collegio ha ordinato che il Commissario provveda nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza. Ha inoltre posto le spese dell’ulteriore fase del giudizio di ottemperanza a carico del Ministero, liquidandole nella misura di € 250,00 in favore del difensore antistatario, conformemente alla regola della soccombenza.
Infine, il Tribunale ha disposto la comunicazione dell’ordinanza, a cura della Segreteria, alle parti e al Commissario ad acta nominato, assicurando così l’effettiva attivazione del meccanismo sostitutivo.
Nota della Redazione
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