Progressioni tra aree e requisiti di ammissione nella lex specialis: computo solo del servizio “alle dipendenze” della P.A. (TAR Basilicata n. 284 del 27.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il requisito di ammissione alle procedure di progressione tra le aree, disciplinato dalla lex specialis e dal contratto collettivo, che prescrive il possesso di una certa anzianità di servizio “alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione”, non può essere soddisfatto attraverso lo svolgimento di attività lavorativa in regime di somministrazione di lavoro a tempo determinato, difettando in tal caso una relazione di diretta subordinazione con l’Ente pubblico utilizzatore. Detto requisito deve, inoltre, essere posseduto alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, restando irrilevante l’eventuale maturazione successiva. La clausola dell’avviso che preclude l’accesso a quanti non abbiano maturato il requisito è immediatamente lesiva e, se non tempestivamente impugnata, non può essere rimessa in discussione in sede di impugnazione dell’esclusione.

Il Fatto

Un dipendente della Regione Basilicata, in servizio nell’Area degli Istruttori, partecipava alla procedura di progressione verso l’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, indetta ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis, del D.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 13, commi 6, 7 e 8, del C.C.N.L. Funzioni Locali 2019/2021. All’esito della selezione, l’Amministrazione ne disponeva l’esclusione, ritenendo che il lavoratore non possedesse il requisito dei “10 anni di esperienza (a tempo indeterminato o determinato alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione) nell’Area degli Istruttori”, avendo maturato alle dipendenze della Regione un’anzianità di soli 9 anni, 5 mesi e 17 giorni e non potendo essere valorizzata l’attività svolta presso l’Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura, in quanto prestata in esecuzione di contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato.

Il provvedimento di esclusione veniva impugnato dal dipendente, il quale contestava sia la mancata considerazione dell’attività svolta con contratti di somministrazione, sia la modalità di computo dell’anzianità di servizio, sia la competenza del dirigente che aveva adottato l’esclusione, nonché la sua asserita incompatibilità in quanto presidente della commissione esaminatrice.

La Motivazione della Corte

Il TAR Basilicata ha respinto il ricorso, ritenendo infondate tutte le censure sollevate. In primo luogo, il Collegio ha evidenziato che la richiamata previsione dell’avviso costituisce una clausola di lex specialis che, nell’escludere i periodi di lavoro prestato con contratti di somministrazione, è di per sé immediatamente lesiva per i soggetti sprovvisti del requisito. Tale clausola non era stata però tempestivamente impugnata dal ricorrente per farne valere l’eventuale illegittimità per violazione del principio di non discriminazione.

Quanto alla maturazione dell’anzianità, il Tribunale ha chiarito che il requisito deve essere posseduto alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, fissata dall’avviso nel 18/10/2024. A tale data, il ricorrente poteva vantare un’esperienza lavorativa alle dipendenze della Regione di soli 9 anni, 5 mesi e 17 giorni, non sufficiente a raggiungere il minimo richiesto di dieci anni. Il Collegio ha escluso che potesse giovare al ricorrente la disposizione della D.G.R. n. 180/2024, che valuta l’esperienza “tenendo conto degli anni di servizio prestato (o frazione superiore a sei mesi)”, in quanto la frazione di cui era in possesso l’interessato non era superiore al semestre.

Parimenti non persuasive sono state considerate le argomentazioni volte a valorizzare le disposizioni di altri contratti collettivi (in particolare quello della Scuola) sull’arrotondamento delle frazioni di mese per il computo delle ferie. Tali previsioni, ha osservato il Tribunale, disciplinano una materia specifica e non possono essere invocate per etero-integrare la disciplina dell’avviso di selezione.

Il Collegio ha infine disatteso le censure di ordine procedurale, rilevando che l’art. 2, comma 2, dell’Avviso prevede l’ammissione con riserva e la possibilità per l’Amministrazione di disporre l’esclusione in qualsiasi momento. Tale potere non è riservato esclusivamente alla commissione esaminatrice, ben potendo essere esercitato dalla struttura deputata alla gestione delle risorse umane, anche a seguito di una segnalazione e non necessariamente a campione. Le contestazioni relative alla pretesa incompatibilità del dirigente sono state qualificate come generiche e assertive, non essendo ancorate ad alcun paradigma normativo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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