Silenzio rifiuto su istanza di VIA aerea di l’anno: obbligo di provvedere anche ai progetti PNIEC prioritari (TAR Sardegna n. 913/2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione avverso il silenzio-inadempimento ex art. 31 c.p.a. può essere riproposta, senza decadenza sostanziale dell’interesse legittimo pretensivo, mediante una diffida a provvedere che manifesti il perdurante interesse alla conclusione del procedimento. I termini del procedimento di VIA, di cui all’art. 25 d.lgs. n. 152/2006, hanno natura perentoria, con la conseguenza che il criterio di priorità nella trattazione delle istanze, introdotto dall’art. 8 cod. amb., non legittima la sospensione o lo slittamento dei procedimenti relativi a progetti PNIEC, nemmeno se di potenza inferiore. Per i progetti PNIEC prioritari, l’accoglimento del ricorso avverso il silenzio comporta la condanna dell’amministrazione a provvedere entro un termine, senza che l’operatore debba subire le limitazioni connesse al sistema delle quote di trattazione.
Il Fatto
La società ricorrente aveva presentato al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica un’istanza di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell’art. 23 d.lgs. n. 152/2006, per la realizzazione di un impianto eolico da 99 MW nel Comune di Nuoro. Decorsi infruttuosamente i termini di cui all’art. 25 T.U.A., senza che la Commissione tecnica PNRR-PNIEC avesse predisposto lo schema di provvedimento di VIA e senza che il Ministero avesse concluso il procedimento, la società aveva presentato una diffida a provvedere, cui era seguito il silenzio dell’amministrazione.
La ricorrente aveva quindi adito il Tar per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e per la condanna dell’amministrazione a concludere il procedimento, anche mediante la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si era costituito eccependo, tra l’altro, la tardività del ricorso per intervenuta decadenza annuale.
La Motivazione della Corte
Il Tar ha respinto l’eccezione di tardività, richiamando il consolidato orientamento per cui il termine annuale di cui all’art. 31, comma 2, c.p.a. costituisce una mera sanzione processuale che non estingue l’interesse legittimo pretensivo, essendo fatta salva la riproponibilità dell’istanza di avvio del procedimento. La diffida a provvedere del febbraio 2026, manifestando il perdurante interesse alla conclusione del procedimento, è stata equiparata ad una nuova istanza ai sensi della norma citata.
Nel merito, il Collegio ha dato continuità alla giurisprudenza consolidata in materia, affermando che i termini procedimentali di cui all’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006, espressamente qualificati come perentori dal comma 7 della medesima disposizione, risultano violati. La circostanza che l’impianto di cui è causa abbia una potenza di 99 MW, superiore alla soglia di 70 MW prevista per gli impianti eolici dal nuovo art. 8 cod. amb., lo rende un progetto PNIEC prioritario, con la conseguenza che le limitazioni connesse al sistema delle quote di trattazione non trovano applicazione.
La Corte ha quindi condannato il Ministero dell’Ambiente e il Ministero della Cultura a provvedere sull’istanza entro novanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, previa valutazione del progetto nell’ambito delle sedute già calendarizzate dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC o in una seduta straordinaria all’uopo fissata, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
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Nota della Redazione
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