Improcedibile il ricorso sul payback dispositivi medici dopo il versamento degli oneri (TAR Lazio n. 3401 del 24.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto avverso gli atti regionali e ministeriali di riparto del payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018 diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando la società fornitrice ha medio tempore provveduto al versamento degli oneri di ripiano posti a suo carico, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, depositando le relative ricevute di pagamento. L’integrale soddisfazione dell’interesse sostanziale perseguito con l’impugnazione, per effetto dell’adempimento spontaneo dell’obbligazione, priva di utilità la pronuncia di merito. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità del gravame, con compensazione delle spese di giudizio.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato davanti al TAR Lazio i provvedimenti con cui diverse Regioni, in attuazione della disciplina statale sul ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici, hanno individuato le aziende fornitrici e le relative quote di ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Il ricorso introduttivo era diretto, in particolare, contro la determinazione della Regione Sardegna e contro gli atti presupposti di fonte ministeriale e di intesa Stato-Regioni, tra cui i decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022 e la circolare ministeriale n. 22413 del 29 luglio 2019.
Con successivi motivi aggiunti la ricorrente ha esteso l’impugnazione agli atti di ripiano adottati da altre Regioni, contestando sotto plurimi profili l’illegittimità del meccanismo del cd. payback. Nel corso del giudizio la società ha dichiarato di aver provveduto al versamento in favore delle Regioni degli oneri di ripiano posti a suo carico, depositando le relative ricevute.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, in data 25.11.2025, la ricorrente ha dichiarato di aver effettuato il versamento degli oneri di ripiano per gli anni 2015-2018, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, depositando le relative ricevute di pagamento. Tale adempimento integra una circostanza sopravvenuta rispetto alla proposizione del ricorso e dei motivi aggiunti.
La conseguenza giuridica è la sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione: una volta soddisfatto spontaneamente l’obbligo di ripiano, la pronuncia di merito sulla legittimità degli atti impugnati non è più in grado di arrecare alcuna utilità alla società ricorrente. Il thema decidendum si esaurisce, dunque, in una verifica di carattere processuale sull’attualità dell’interesse a ricorrere.
Richiamato il disposto dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm., il Tribunale ha dichiarato il ricorso e i motivi aggiunti improcedibili. La definizione in rito del giudizio ha condotto, in ragione della natura della vicenda e dell’assenza di soccombenza sostanziale, alla compensazione integrale delle spese tra le parti.
Nota della Redazione
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