Ottemperanza al giudicato sul diritto alla Carta elettronica dei docenti (TAR Sicilia n. 139 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm. è esperibile per ottenere l’integrale esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che abbia accertato il diritto dei docenti al beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione. Sussistono i presupposti dell’azione quando il titolo sia passato in giudicato e sia inutilmente decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 dalla notifica del titolo. Il giudice amministrativo assegna all’amministrazione un termine per l’ottemperanza spontanea e, in caso di inerzia, nomina commissario ad acta un dirigente della stessa amministrazione debitrice, senza compenso, rientrando il munus nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Il Fatto

I ricorrenti, docenti, hanno proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 1809/24 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro. Con quella pronuncia il giudice ordinario aveva accertato e dichiarato il loro diritto a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del personale docente, condannando l’amministrazione al pagamento delle relative somme per gli anni scolastici indicati, oltre interessi dal dovuto al saldo.

Non essendo stata data esecuzione al titolo, i docenti hanno adito il TAR Sicilia per ottenere l’integrale pagamento delle spettanze riconosciute.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato la sussistenza di tutti i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., avuto riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato agli atti, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 dalla notifica del titolo, di cui è stata fornita prova.

Il ricorso è stato pertanto accolto, con ordine all’amministrazione intimata di provvedere, nel termine di sessanta giorni, al puntuale e integrale pagamento delle rivendicate spettanze, in osservanza del dispositivo del titolo.

Per l’ipotesi di inutile decorso di tale termine, il Tribunale ha nominato quale commissario ad acta, su sollecitazione della parte interessata, il Responsabile pro tempore della competente Direzione Generale del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, nell’ulteriore termine di sessanta giorni.

Quanto al compenso, il Collegio ha escluso che esso sia dovuto, richiamando l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come previsto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, disposizione applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, come affermato da TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 479 del 2025, TAR Sicilia, Palermo, sez. IV, n. 291 del 2025, TAR Campania, Napoli, sez. VIII, n. 5142 del 2024 e TAR Sardegna, sez. II, n. 983 del 2023.

Il Tribunale ha inoltre precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato, richiamando C.G.A.R.S. n. 138 del 2015, che il commissario deve depositare gli atti esclusivamente tramite la procedura P.A.T. con l’apposito modulo, e che ogni ritardo nell’esecuzione integra ipotesi foriera di responsabilità amministrativa. Le spese di lite, liquidate in € 1.403,00 oltre accessori, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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