Commissario ad acta obbligatorio e penalità di mora nell’ottemperanza (TAR Campania n. 314 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il commissario ad acta è ausiliario del giudice e il suo munus è intrinsecamente obbligatorio: non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. Sussistono i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. quando il titolo esecutivo non sia stato impugnato — circostanza attestata da certificazione di cancelleria — e sia inutilmente decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è commisurata agli interessi legali sulle somme dovute e decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfo o alla scadenza del termine concesso. Il compenso dell’ausiliario è liquidato con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con parcella da presentare a pena di decadenza nei termini dell’art. 71 del medesimo d.P.R., decorrenti dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal giudice del lavoro una condanna del Ministero dell’istruzione e del merito al versamento, tramite l’accredito sulla carta elettronica del docente, di complessivi € 3.000 per sei anni scolastici. La sentenza, notificata all’amministrazione, non era stata impugnata.
Poiché il Ministero persisteva nell’inadempimento, la ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato, chiedendo l’ordine di ottemperare entro un termine, la nomina del commissario ad acta con liquidazione del compenso, la fissazione della penalità di mora e la condanna alle spese con distrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. alla luce della documentazione in atti. Determinante è risultata la mancata impugnazione del titolo, attestata da apposita certificazione di cancelleria, unitamente all’inutile decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997.
Il ricorso è stato quindi accolto e all’amministrazione è stato ordinato di provvedere, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze riconosciute nel titolo azionato.
Sulla figura dell’ausiliario, il Tribunale ha precisato che il munus del commissario ad acta è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né condizionato da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, richiamando sul punto C.G.A.R.S. n. 138/2015 e TAR Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019. Il compenso sarà determinato e liquidato con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con riferimento, per l’uso del mezzo proprio, all’art. 55 del medesimo d.P.R., all’art. 8 della legge n. 417/1978 e alla circolare ministeriale richiamata, e per le ulteriori spese all’art. 56.
La parcella va presentata a pena di decadenza nei termini dell’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con dies a quo non coincidente con il deposito della relazione, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione. Il commissario deve depositare atti e documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, con il modulo dedicato agli ausiliari del giudice.
Infine, è stata disposta la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo, restando onere della parte attivarsi per l’insediamento del commissario. Le spese di lite sono state liquidate secondo soccombenza in € 500,00, oltre accessori, con attribuzione al procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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