Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro: obbligo di dare esecuzione alla sentenza sulla Carta del docente (TAR Lombardia n. 2470 del 18.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice del lavoro che riconosce il diritto alla Carta del docente, una volta passata in giudicato, è titolo esecutivo idoneo per l’azione di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione è tenuta a darvi esecuzione nel termine assegnato dal giudice dell’ottemperanza. In caso di persistente inadempimento, il giudice nomina un commissario ad acta per l’adozione in via sostitutiva degli atti necessari, il quale può avvalersi dell’istituto del pagamento in conto sospeso in caso di incapienza di fondi.

Il Fatto

Una docente, risultata vittoriosa dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio – Sezione Lavoro, aveva ottenuto una sentenza che accertava il suo diritto a usufruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici dal 2018/19 al 2024/25, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento del beneficio economico di 3.500,00 euro.

La sentenza, notificata al Ministero il 23 giugno 2025, era passata in giudicato per mancata impugnazione. Tuttavia, l’Amministrazione non aveva dato seguito ad alcun adempimento, lasciando decorrere infruttuosamente anche il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. La docente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’Amministrazione a dare esecuzione alla sentenza e la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro era stata notificata al Ministero e che, come da attestazione di Cancelleria, era passata in giudicato. Ha inoltre constatato che il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, prescritto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, era decorso senza che l’Amministrazione avesse completato le procedure per l’esecuzione del provvedimento giurisdizionale.

Il ricorso è stato pertanto ritenuto fondato. Il Collegio ha accolto la domanda, disponendo che il Ministero dell’Istruzione e del Merito desse completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro nel termine di 90 giorni dalla comunicazione della decisione, o dalla sua notificazione se anteriore. Ciò include il riconoscimento del beneficio della Carta del docente e l’accredito delle somme dovute.

Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il TAR ha nominato sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, quale organo ausiliario del giudice, con il compito di porre in essere tutti gli atti necessari entro 60 giorni dalla richiesta della parte interessata. Il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza di fondi, all’istituto del pagamento in conto sospeso, come disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.

Il Collegio ha infine condannato l’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite, liquidate in misura ridotta, tenuto conto del carattere seriale della questione e del limitato impegno difensivo richiesto, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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