Ottemperanza del giudicato sul bonus docente e poteri del commissario ad acta (TAR Campania n. 316 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, il ricorso è accolto quando risultino integrati i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., ossia la mancata impugnazione del titolo esecutivo e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996. Il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Il munus di commissario ad acta è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è liquidata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute. Le spese seguono il criterio della soccombenza.
Il Fatto
Il ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro, una sentenza che condannava il Ministero dell’istruzione e del merito a mettere a sua disposizione, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, l’importo di € 500 per ciascuno degli anni scolastici 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 e 2022-2023, per complessivi € 2000.
La sentenza era stata notificata all’Amministrazione e non era stata impugnata, come attestato da certificazione di cancelleria. Poiché il Ministero persisteva nell’inadempimento, il ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza, chiedendo l’assegnazione di un termine per provvedere, la nomina del commissario ad acta, la fissazione della penalità di mora e la condanna alle spese con distrazione in favore del procuratore antistatario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la documentazione versata in atti integra tutti i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. Assume rilievo decisivo la mancata impugnazione della sentenza azionata, attestata da apposita certificazione della cancelleria, e l’inutile decorso del termine di sessanta giorni previsto dall’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997.
Su queste basi il ricorso è accolto e il TAR ordina all’Amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.
Sul versante del commissario, il giudice precisa che il munus di ausiliario è intrinsecamente obbligatorio: non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza, richiamando C.G.A.R.S. n. 138/2015 e TAR Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019. Il compenso sarà determinato e liquidato con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con riferimento all’art. 55 per l’utilizzo del mezzo proprio e all’art. 56 per le ulteriori spese. La parcella va presentata, a pena di decadenza, nei termini dell’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con dies a quo fissato al compimento dell’ultimo atto di esecuzione, non al deposito della relazione. Il deposito di atti e documenti deve avvenire esclusivamente tramite la procedura PAT, con il modulo dedicato agli ausiliari del giudice.
Il TAR dispone inoltre la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, alla scadenza del termine concesso all’Amministrazione, restando onere della parte attivarsi per l’insediamento del commissario.
Le spese di lite sono liquidate secondo il criterio della soccombenza, tenuto conto della natura delle questioni, di non particolare complessità: il Ministero è condannato al pagamento di € 500,00, oltre accessori, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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