Commissario ad acta senza compenso e penalità di mora nell’ottemperanza (TAR Sicilia n. 1027 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza il commissario ad acta nominato nel dirigente della stessa amministrazione resistente non ha diritto ad alcun compenso, perché il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. L’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, dettato per i decreti ex legge Pinto, si applica per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro. L’ordine di pagamento impartito all’amministrazione in sede di ottemperanza è assistito dalla penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., commisurata agli interessi legali e decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine fino all’effettivo soddisfo. Il commissario è tenuto al deposito telematico tramite il P.A.T., con il modulo dedicato agli ausiliari del giudice.
Il Fatto
Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza con cui il Tribunale ordinario ha condannato il Ministero resistente a mettere a disposizione, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, l’importo rivendicato per l’anno scolastico di riferimento.
Il titolo è munito di attestazione di conformità, è stato notificato all’amministrazione ed è passato in giudicato per mancata impugnazione, come attestato dalla cancelleria. Decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica, il ricorrente ha adito il TAR Sicilia perché fosse accertato l’inadempimento e ordinata l’esecuzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 c.p.a.: il passaggio in giudicato del titolo, attestato agli atti, e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, di cui è stata fornita prova. Il ricorso è pertanto accolto e all’amministrazione è ordinato di provvedere al puntuale e integrale pagamento entro sessanta giorni.
In caso di persistente inerzia, la Corte nomina commissario ad acta il Responsabile pro tempore della competente Direzione Generale del Ministero resistente, con facoltà di delega a un dirigente del medesimo plesso. Un ulteriore termine di sessanta giorni è assegnato per l’adempimento su istanza di parte.
Sul compenso il Collegio esclude ogni spettanza, poiché l’attività rientra nella retribuzione dirigenziale. A sostegno richiama l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, nel testo risultante dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, applicabile per analogia anche alle altre condanne pecuniarie, come affermato da una consolidata giurisprudenza amministrativa richiamata in motivazione.
Il munus di ausiliario è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. Il commissario deposita esclusivamente tramite P.A.T., con il modulo dedicato agli ausiliari del giudice, firmato digitalmente e inoltrato all’indirizzo PEC risultante dall’elenco degli indirizzi accreditati. Ogni ritardo nell’esecuzione del titolo è foriero di responsabilità amministrativa.
La Corte dispone infine, a carico dell’amministrazione, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo o alla scadenza del termine concesso. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del difensore dichiaratosi antistatario, con riguardo analogico ai minimi tariffari per le procedure esecutive mobiliari.
Nota della Redazione
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