Ottemperanza per la carta elettronica del docente: giudicato e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3255 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che, accertato il diritto del docente a tempo determinato a fruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, condanni l’Amministrazione a provvedere, costituisce titolo esecutivo azionabile dinanzi al giudice amministrativo in sede di ottemperanza. La notifica della sentenza all’Amministrazione e il suo passaggio in giudicato integrano le condizioni di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. e all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997, legittimando il ricorso. In caso di perdurante inadempimento, il giudice dell’ottemperanza nomina sin d’ora un commissario ad acta, che provvede solo su istanza del creditore e senza compenso, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali.
Il Fatto
Due docenti a tempo determinato, in servizio presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, avevano adito il Tribunale di Milano per vedersi riconoscere il diritto a fruire del beneficio economico di euro 500 per ciascun anno scolastico di servizio, mediante l’assegnazione della carta elettronica per il docente. Con sentenza n. 4822/2024 del 30 ottobre 2024, il giudice ordinario aveva dichiarato la sussistenza del diritto e condannato l’Amministrazione a provvedere.
Non avendo ricevuto spontanea esecuzione, le interessate hanno proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, deducendo l’inadempimento del Ministero rispetto al dictum giudiziale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio premette che l’inadempimento dell’Amministrazione non è contestato e che la sentenza del Tribunale di Milano risulta passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria depositata in atti. Rileva inoltre che la pronuncia è stata notificata al Ministero in data 12 febbraio 2025. Ne consegue la sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. e dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997, per l’accoglimento del ricorso.
Il giudice amministrativo sottolinea che il giudizio di ottemperanza non è volto a rinnovare l’accertamento del diritto, ma ad assicurare l’esecuzione del giudicato, rimasta inerte. La condanna dell’Amministrazione a provvedere entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza costituisce l’esito conforme al quadro normativo e fattuale descritto.
Quanto alla fase successiva, il Collegio dispone che, decorso infruttuosamente il termine assegnato, provveda un commissario ad acta nell’ipotesi in cui il creditore lo investa direttamente con propria istanza. Il commissario, individuato nel Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato, dovrà determinare l’importo complessivamente dovuto e adottare gli atti necessari all’assolvimento del mandato, senza diritto ad alcun compenso, trattandosi di attività rientrante nei propri compiti istituzionali.
La sentenza condanna infine l’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 800 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
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Nota della Redazione
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