Concentrazioni e concorrenza per il mercato: misure comportamentali sufficienti negli Atem contendibili (TAR Lazio n. 161 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel controllo delle operazioni di concentrazione, ai sensi dell’art. 6 l. 10 ottobre 1990, n. 287, l’Autorità non persegue l’incremento della concorrenza, ma impedisce che la concorrenza effettiva esistente diminuisca in modo significativo. In un mercato caratterizzato da monopolio legale e da concorrenza per il mercato, gli effetti della concentrazione si valutano sulle future gare d’àmbito, avendo riguardo all’eliminazione di concorrenti probabili o di partecipanti plausibili. La sola detenzione, da parte dell’entità post-concentrazione, di una quota di punti di riconsegna anche superiore al 60% non integra di per sé una grave restrizione della concorrenza, quando permangono operatori terzi idonei a competere per la concessione: in tal caso sono sufficienti misure comportamentali, senza obbligo di cessione strutturale.
Il Fatto
Una società attiva nella distribuzione di gas naturale impugna il provvedimento con cui l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha autorizzato, con prescrizioni, l’acquisizione del controllo esclusivo di un’altra società operante nel medesimo settore (procedimento C12688). L’operazione riguardava i mercati futuri delle gare per l’affidamento delle concessioni negli àmbiti territoriali minimi, dove la concorrenza si svolge esclusivamente per il mercato.
La ricorrente contesta in particolare il trattamento riservato all’Atem Milano 2, per il quale l’Autorità ha ritenuto sufficienti misure comportamentali, anziché imporre una cessione di punti di riconsegna. Secondo la tesi attorea, la posizione dell’entità post-concentrazione sarebbe così preminente da scoraggiare la partecipazione di terzi, con conseguente necessità di un obbligo dismissivo. L’Autorità eccepisce il difetto d’interesse della ricorrente, non partecipante al procedimento.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge l’eccezione di inammissibilità. Il provvedimento incide sulla situazione giuridica della ricorrente, che opera proprio nell’Atem Milano 2: il consolidamento della posizione preminente dell’entità post-concentrazione può rendere più gravosa la sua partecipazione alla futura gara, con lesione dell’interesse legittimo. Le censure, poi, non investono il merito delle valutazioni tecniche, ma la legittimità del provvedimento rispetto al paradigma normativo.
Nel merito, i due motivi sono trattati congiuntamente e rigettati. Il Collegio osserva che l’Autorità ha imposto misure strutturali solo dove l’operazione eliminava un concorrente probabile o escludeva del tutto la concorrenzialità della gara. Per l’Atem Milano 2, invece, la situazione è analoga a quella del terzo gruppo di àmbiti, per i quali sono state previste misure comportamentali, non contestate. La decisione è dunque coerente: situazioni assimilabili sono regolate in modo uguale.
Il Tribunale rileva che già prima della concentrazione due operatori terzi gestivano quote significative di punti di riconsegna nell’Atem Milano 2, uno dei quali qualificabile come concorrente probabile e l’altro come partecipante plausibile. L’imposizione di una cessione strutturale avrebbe potuto consentire ai gestori residui di unire le forze e divenire il primo operatore dell’àmbito, con paradossale alterazione della concorrenza per via autoritativa.
Quanto alla partnership tra operatori terzi, l’Autorità non l’ha assunta a prova dell’esistenza di un nuovo concorrente, ma a indizio dell’interesse strategico di soggetti indipendenti per quell’Atem. Il mancato esito in una partecipazione effettiva dipende dalla mancata indizione della gara, non da un disinteresse degli operatori. Il Tribunale ribadisce infine che l’art. 6 l. 287/1990 impone di evitare che la concorrenza diminuisca, non di accrescerla: la quota elevata dell’entità post-concentrazione non basta, da sola, a integrare una grave restrizione della concorrenza.
Nota della Redazione
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