Ottemperanza alla Carta Docente: rivalutazione esclusa e penalità di mora (TAR Sicilia n. 1023 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertati il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, ordina all’amministrazione l’integrale esecuzione della sentenza e, in caso di ulteriore inerzia, nomina il commissario ad acta. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è commisurata agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento. La domanda di rivalutazione monetaria va disattesa in assenza di pronuncia sul punto del giudice ordinario e in applicazione del divieto di cumulo con gli interessi legali sancito dall’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, potendosi riconoscere la sola voce maggiore. L’incarico di ausiliario è intrinsecamente obbligatorio e non è condizionabile da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Palermo, sezione Lavoro, il riconoscimento del diritto a percepire la Carta Docente per l’aggiornamento e la formazione, di importo annuo pari a euro 500,00, con riferimento agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, ai sensi dell’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. La sentenza, pubblicata il 17.07.2024 e notificata il 6.03.2025, era passata in giudicato.
Non essendo intervenuto il pagamento, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale, chiedendo l’esecuzione del titolo e la condanna dell’amministrazione al pagamento della penalità di mora. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 c.p.a., con particolare riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato agli atti, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo, anch’essa documentata.
Il ricorso è stato pertanto accolto nei limiti illustrati, con ordine all’amministrazione di provvedere entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate. In caso di inutile decorso di tale termine, su sollecitazione della parte interessata, provvederà in via sostitutiva, quale commissario ad acta, il Responsabile pro tempore della competente Direzione Generale, con facoltà di delega, senza compenso, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Sul punto il Collegio richiama l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, in linea con un orientamento giurisprudenziale consolidato. È stata invece disattesa la domanda di rivalutazione monetaria, per la mancata pronuncia del giudice ordinario e per il divieto di cumulo tra rivalutazione e interessi, introdotto dall’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994: per le somme dovute dopo il 31 dicembre 1994 spettano i soli interessi legali, salvo che la rivalutazione risulti superiore, ipotesi non documentata.
Il Collegio ha inoltre disposto la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfo. Ha precisato che il munus di ausiliario è intrinsecamente obbligatorio e non tollera condizionamenti interni all’amministrazione, e che il commissario deve depositare gli atti esclusivamente tramite la procedura P.A.T. Le spese di lite, liquidate in euro 552,00 oltre accessori, seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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