Commissione sui bollettini ICI: monopolio postale ma prestazione onerosa (Cass. civ. Sez. III n. 12934 del 10.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel sistema di riscossione dell’ICI il rapporto tra il concessionario e l’ente gestore del conto corrente postale ha natura monopolistica, perché la legge impone al concessionario di accendere il conto presso Poste e vieta a quest’ultima di rifiutare la richiesta. Dal monopolio non deriva però la gratuità della prestazione: il riconoscimento della posizione dominante non può comportare, senza un sicuro dato normativo o contrattuale, l’affermazione che il servizio sia dovuto a titolo gratuito. La qualificazione del rapporto in termini di onerosità trova fondamento nel comma 18 dell’art. 2 della legge n. 662 del 1996 e nell’art. 3 d.P.R. n. 144 del 2001, che ammette le variazioni unilaterali sfavorevoli al correntista. La pretesa di una commissione per il versamento dell’imposta integra aiuto di Stato, ai sensi degli artt. 107 e 108 TFUE, solo se il giudice nazionale verifichi l’imputabilità della misura allo Stato, il vantaggio selettivo, l’impiego di risorse statali e l’attitudine a falsare la concorrenza.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bari, con sentenza n. 1077 del 13/07/2015, accoglie l’impugnazione della società postale contro la sentenza di prime cure e dichiara dovuta, dalla concessionaria della riscossione, una commissione per ciascun bollettino di conto corrente postale destinato al versamento dell’ICI.
La concessionaria ricorre per cassazione con sei motivi, sostenendo tra l’altro che la società postale avrebbe rinunciato all’applicazione della commissione e che questa sarebbe stata introdotta unilateralmente, in violazione della normativa di settore. La società postale resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato. Il Procuratore Generale conclude per il rigetto del ricorso principale.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce la natura del rapporto alla luce di un orientamento consolidato. Il concessionario non può sottrarsi all’apertura del conto presso Poste, così come l’ente postale non può rifiutarsi di adempiere: il rapporto è dunque monopolistico per volontà normativa. Questa qualificazione, tuttavia, non basta a fondare la gratuità delle prestazioni rese in favore del concessionario.
Il Collegio richiama le Sezioni Unite n. 7169 del 26/03/2014, secondo cui il superato sistema di erogazione in regime di monopolio comportava l’obbligo di contrarre in parità di condizioni, ma non la gratuità dell’erogazione. La stessa pronuncia osserva che i servizi di bancoposta sono tradizionalmente onerosi, con determinazione tariffaria rimessa alla sede ministeriale, e lo sono a fortiori nel regime privatistico, attesa l’equiparazione tra conto corrente postale e conto corrente bancario introdotta dall’art. 3 d.P.R. n. 144 del 2001.
Quanto al profilo eurounitario, la Corte ricorda che con ordinanza interlocutoria n. 14081 del 23/05/2019 era stata rimessa alla Corte di Giustizia UE la questione sulla configurabilità di aiuto di Stato della commissione dovuta dal concessionario obbligato per legge ad aprire il conto. La sentenza della Corte di Giustizia del 3 marzo 2021 ha chiarito che l’obbligo può implicare un aiuto solo se il giudice nazionale verifichi l’imputabilità allo Stato, il vantaggio selettivo, l’impiego di risorse statali e l’attitudine a falsare la concorrenza. Nel caso concreto manca proprio la condizione dell’acquisizione del servizio mediante risorse statali, elemento assorbente rispetto alle altre.
La Corte esclude così la necessità di un nuovo rinvio pregiudiziale e dichiara infondate le questioni di legittimità costituzionale. Le censure fondate sugli artt. 3 e 41 Cost. non sono sostenute da argomenti concreti: la ricorrente non ha indicato come la propria posizione sarebbe migliorata ricorrendo a un istituto bancario. La gravosità lamentata coincide con l’onerosità stessa del rapporto. Non è irragionevole una disciplina che agevola il versamento dell’imposta e assicura un trattamento omogeneo ai correntisti.
Il primo motivo è inammissibile, perché propone in sede di legittimità una questione mai trattata nel merito se non tardivamente in comparsa conclusionale. Il quarto motivo è carente di specificità e comunque infondato, alla stregua di Sez. Un. n. 29862 del 12/10/2022 sulla piena ammissibilità della domanda di condanna generica originaria. Il ricorso principale è rigettato; l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato consegue alla sua natura subordinata.
Nota della Redazione
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