Sindacato su diniego esportazione beni culturali limitato a illogicità manifesta (Cons. Stato n. 6598 del 24.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le Commissioni istituite presso gli Uffici Esportazione del Ministero della Cultura, disciplinate dagli artt. 136 e 137 del R.D. n. 363/1913, non hanno natura di collegio perfetto: manca una previsione normativa in tal senso, non sono previsti componenti supplenti, i membri sono funzionari portatori del medesimo interesse e non sono richieste distinte competenze tecniche. Esse possono quindi costituirsi e deliberare legittimamente con la partecipazione concorde di due componenti su tre. Il giudizio sull’interesse culturale del bene, ai fini del diniego dell’attestato di libera circolazione, è espressione di discrezionalità tecnica ed è sindacabile in sede di legittimità solo per illogicità manifesta, travisamento in fatto o difetto di motivazione, restando esclusa ogni valutazione sostitutiva del giudice. L’esistenza di altro dipinto quasi identico già sottoposto a tutela non rende di per sé sproporzionato o irragionevole il diniego.

Il Fatto

La società appellante è proprietaria di un dipinto del XVIII secolo realizzato da un pittore di area tedesca, per il quale ha chiesto all’Ufficio Esportazione di Firenze il rilascio dell’attestato di libera circolazione ai sensi degli artt. 65, comma 3, e 68 del d.lgs. n. 42/2004. L’Ufficio ha dapprima proposto l’acquisto coattivo dell’opera, poi ha negato l’esportazione con provvedimento motivato sulla qualità, sulla rarità e sulla rilevanza della rappresentazione.

Respinto il ricorso amministrativo con decreto dirigenziale, l’Ufficio ha reiterato il diniego e ha contestualmente avviato il procedimento di dichiarazione di interesse culturale del bene. La società ha impugnato gli atti davanti al TAR Toscana, che ha respinto il ricorso. Di qui l’appello al Consiglio di Stato.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo investe la composizione della Commissione per l’esportazione, che avrebbe deliberato con due soli funzionari anziché tre. La Sezione richiama la propria giurisprudenza, e in particolare la sentenza n. 5543 del 2024, secondo cui l’indice più sicuro del collegio perfetto è la previsione di componenti supplenti, mentre la natura tecnica delle valutazioni non è di per sé decisiva. Applicando tali criteri, la Commissione in questione non è collegio perfetto: manca una previsione normativa espressa, non vi sono supplenti, i funzionari sono portatori del medesimo interesse e l’assenza di quorum di funzionamento consente la deliberazione valida con due componenti.

Il secondo motivo censura il difetto di motivazione del diniego. Il Collegio qualifica l’atto del 10 luglio 2024 come diniego sopravvenuto, che modifica e sostituisce quello del 13 marzo 2024, così escludendo la coesistenza di due provvedimenti contrastanti. La censura sulla mancata interlocuzione in ordine al criterio n. 6 è inammissibile per difetto di interesse: il diniego si fonda anche sui criteri nn. 1 e 3, sufficienti da soli, mentre l’eventuale approfondimento del terzo criterio riguarda il distinto procedimento di dichiarazione del notevole interesse.

Il terzo motivo denuncia la sproporzione del diniego, poiché il dipinto sarebbe una replica di altro bene già tutelato. La Sezione ribadisce che il giudizio sull’interesse culturale è connotato da ampia discrezionalità tecnico-valutativa e che il sindacato giudiziale è limitato a logicità, coerenza e completezza della valutazione. Richiama la sentenza n. 359 del 2025 e la sentenza n. 3108 del 2026, secondo cui il potere valutativo dell’amministrazione è insindacabile nel merito, salvo il rilievo di un esercizio distorto. L’esistenza di un dipinto gemello già vincolato non rende di per sé illogica la tutela sul secondo bene, se il giudizio sulla sua qualità è autonomamente sostenibile.

Infine, la Sezione osserva che il regime di tutela dei beni culturali privati è volto essenzialmente alla conservazione del bene quale strumento di memoria della comunità, e non necessariamente alla sua fruibilità pubblica, con la conseguenza che l’assenza di accessibilità non infirma il diniego. Il quarto motivo, sul difetto di motivazione dei criteri nn. 1 e 3, è respinto perché l’atto richiama la relazione tecnico-scientifica allegata, di cui recepisce lo stralcio. L’appello è respinto con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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