Atto endoprocedimentale non impugnabile in via autonoma per carenza di interesse (TAR Campania n. 2045 del 04.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo l’atto endoprocedimentale non è impugnabile in via autonoma, poiché la lesione della sfera giuridica del destinatario è di regola imputabile alla statuizione che conclude il procedimento, con la conseguenza che quello va gravato unitamente a questa. Per radicare l’interesse al ricorso ex art. 100 cod. proc. civ., applicabile per effetto del rinvio esterno operato dall’art. 39, comma 1, cod. proc. amm., non basta l’idoneità astratta dell’atto a produrre un risultato utile, ma occorre un vantaggio concreto ed attuale, conseguibile attraverso la pronuncia del giudice. La comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento di una istanza di accertamento di conformità urbanistica ex art. 36-bis d.P.R. n. 380/2001, che dispone la trasmissione della pratica al responsabile paesaggistico, l’interruzione dei termini e la sospensione del procedimento, è atto non definitivo e non lesivo, con conseguente inammissibilità del gravame per carenza di interesse.

Il Fatto

La ricorrente è proprietaria di un immobile in Positano articolato su tre livelli degradanti. Il piano seminterrato, collegato all’edificio da scala esterna, è stato adibito a unità abitativa indipendente, in parte occupando il piano di fondazione dell’immobile soprastante e in parte il suo esterno. La domanda di condono è stata respinta per i vincoli paesaggistici impressi sull’area, con conseguente emissione di una ordinanza di demolizione. Esperiti senza esito i ricorsi davanti alla magistratura amministrativa, la ricorrente ha presentato una istanza di ripristino parziale e di sanatoria ex art. 36-bis d.P.R. n. 380/2001 per la parte residua, ricavata nel vuoto tecnico delle fondazioni e destinata a pertinenza urbanistica.

Con atto prot. 03571 del 18.02.2025 il responsabile dell’area tecnica ha disconosciuto l’applicabilità della norma invocata, ha ritenuto l’intervento soggetto a verifica paesaggistica, ha richiesto la documentazione della sanatoria ordinaria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 e ha disposto la sospensione del procedimento. La ricorrente ha impugnato tale atto davanti al TAR Campania.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto respinto l’istanza di rinvio della trattazione, avanzata per proporre motivi aggiunti avverso il provvedimento di rigetto definitivo della pratica. Ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm., il rinvio presuppone situazioni eccezionali, integrate da gravi ragioni idonee a incidere sul diritto di difesa, e la decisione spetta al giudice, che ha la disponibilità dei tempi del processo. Non è eccezionale il caso prospettato, tanto più che l’istante ha manifestato la volontà di impugnare l’atto conclusivo.

Nel merito, il TAR ha richiamato l’art. 100 cod. proc. civ., applicabile al processo amministrativo per il rinvio dell’art. 39, comma 1, cod. proc. amm.: non è sufficiente la titolarità di una posizione qualificata, né l’astratta idoneità a conseguire un risultato utile, ma occorre un vantaggio concreto ed attuale. È insufficiente il riferimento a una utilità meramente ipotetica o eventuale, che richieda il passaggio attraverso una pluralità di fasi rimesse alla disponibilità dell’Amministrazione, secondo il principio dell’Adunanza Plenaria n. 4 del 2011.

Il Collegio ha poi richiamato la regola consolidata della giurisprudenza amministrativa, secondo cui l’atto endoprocedimentale non può essere impugnato in via autonoma, poiché solo l’atto conclusivo incide sulla sfera giuridica del destinatario: quelli vanno gravati insieme a questo. Tra i precedenti citati figurano Cons. Stato, Sez. VI, n. 46 del 2020, Cons. Stato, Sez. III, n. 7476 del 2019, Cons. Stato, Sez. IV, n. 5846 del 2018 e Cons. Stato, Sez. VI, n. 2862 del 2016.

Applicando tali coordinate, il TAR ha qualificato l’atto impugnato come mera comunicazione di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di accertamento di conformità. Esso innesca un segmento procedimentale in corso di completamento, trasmettendo la pratica al responsabile paesaggistico, disponendo l’interruzione dei termini e la sospensione del procedimento. La natura non definitiva è confermata dalla stessa condotta della ricorrente, che ha annunciato motivi aggiunti avverso l’atto conclusivo.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile per carenza di interesse, non essendovi alcuna utilità effettiva derivante dall’annullamento dell’atto gravato. La declaratoria assorbe ogni altra censura di merito. Le spese sono state compensate, stante la natura in rito della decisione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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