Esclusione per grave illecito professionale e inidoneità del self cleaning (TAR Campania n. 546 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di esclusione dalle gare pubbliche, la valutazione del grave illecito professionale e dell’idoneità delle misure di self cleaning è rimessa alla stazione appaltante, che ne è titolare in forza di un ampio margine di discrezionalità tecnica. Il giudice amministrativo non sostituisce la propria valutazione a quella dell’amministrazione, ma esercita un sindacato estrinseco, limitato a verificare l’assenza di travisamenti della realtà, di macroscopici vizi di motivazione e di manifesta irragionevolezza dell’opzione espulsiva rispetto alla gravità dei fatti. Spetta alla stazione appaltante fissare il punto di rottura dell’affidamento nel futuro contraente. L’omessa dichiarazione di risoluzioni contrattuali e di vicende penali, unita all’inidoneità delle misure di dissociazione, integra il presupposto dell’esclusione per inaffidabilità del concorrente.
Il Fatto
La ricorrente partecipava a una gara indetta da una stazione unica appaltante delegata da un Comune campano per lavori di efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica, con importo a base di gara pari a € 1.750.708,65. All’esito della valutazione delle offerte si collocava al primo posto in graduatoria, seguita dalla controinteressata.
Nel corso delle verifiche prodromiche all’aggiudicazione, il responsabile del procedimento chiedeva chiarimenti in ordine a misure cautelari applicate al legale rappresentante e al direttore tecnico della società, nonché a risoluzioni contrattuali intervenute e non dichiarate. Dopo ulteriori richieste sui rimedi di self cleaning adottati, il seggio di gara escludeva la ricorrente per gravi illeciti professionali ai sensi dell’art. 95, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 36/2023. L’istanza cautelare era respinta e il ricorso, affidato a un unico motivo, giungeva alla decisione di merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla constatazione che l’esclusione è stata disposta con motivazione ampia e articolata, che dà conto di due profili distinti: l’omessa dichiarazione delle risoluzioni contrattuali e, soprattutto, le vicende penali che hanno interessato il legale rappresentante e il procuratore speciale. Questi ultimi, destinatari di una misura cautelare degli arresti domiciliari per turbata libertà degli incanti e corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, hanno formalmente rinunciato alle cariche, ma hanno continuato a operare nell’organigramma societario come socio e dipendente.
Da tale continuità la stazione appaltante ha tratto la prova dell’assenza di una reale dissociazione dall’operato degli indagati e della persistente inidoneità delle misure di dissociazione adottate, non essendo documentato un effettivo cambiamento gestionale. Il Collegio conferma questa lettura, richiamando quanto già osservato in sede cautelare, ove si era rilevata l’idoneità degli elementi raccolti a integrare gli estremi dell’illecito professionale fondante il giudizio di inaffidabilità.
Il Tribunale respinge l’argomento secondo cui l’informazione era già disponibile nel fascicolo virtuale dell’operatore economico: l’omissione dichiarativa non perde rilievo per effetto della reperibilità dei dati da parte dell’amministrazione. Analogamente, non convince la tesi dell’assenza di autonoma valutazione dei fatti storici. L’esclusione poggia sul concorso di più elementi che, considerati singolarmente e nel loro insieme, sostengono adeguatamente il giudizio di inaffidabilità, trattandosi di fatti commessi nell’interesse della società da soggetti solo formalmente dimessisi.
Il Collegio richiama l’orientamento del Cons. Stato secondo cui ciascun soggetto aggiudicatore valuta in piena autonomia la sussistenza dei requisiti di ammissione, segnatamente quando il giudizio implica un potere connotato da ampi margini di discrezionalità tecnica, sindacabile solo sul piano della non pretestuosità. Al giudice amministrativo non spetta stabilire chi abbia ragione nel merito delle singole vicende, ma valutare se l’insieme del contegno dell’operatore economico sia riconducibile alla nozione di grave illecito professionale. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna della ricorrente alle spese in favore dell’amministrazione statale, liquidate in € 2.000,00.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.