Trust fiscalmente neutro alla costituzione, imposta dovuta solo al beneficiario (Cass. civ. Sez. V n. 10133 del 15.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta sulle successioni e donazioni, l’istituzione di un trust e il conferimento in esso dei beni che ne costituiscono la dotazione non integrano, di per sé, un autonomo presupposto impositivo. L’art. 2, commi 47-49, d.l. n. 262/2006 non istituisce una nuova e distinta imposta «sulla costituzione dei vincoli di destinazione», ma richiama il presupposto dell’art. 1 d.lgs. n. 346/1990, costituito dal reale trasferimento di beni o diritti con effettivo arricchimento. Ne deriva la neutralità fiscale dell’atto istitutivo e dell’atto di dotazione, meramente attuativi degli scopi di segregazione patrimoniale. L’imposta è dovuta soltanto al momento dell’attribuzione finale dei beni al beneficiario, unico indice di capacità contributiva ai sensi dell’art. 53 Cost.
Il Fatto
Il contribuente, disponente di un trust con il quale aveva trasferito al trustee le quote di partecipazione possedute in due società, indicando come beneficiari sé stesso, la coniuge e la figlia, impugnava l’avviso di liquidazione con cui l’Agenzia delle Entrate aveva accertato una maggiore imposta di donazione.
La CTP accoglieva il ricorso. Su gravame dell’Ufficio, la CTR Lombardia riformava la decisione, ritenendo validamente sottoscritto l’atto di appello e riconducendo il trust nell’ambito applicativo dell’imposta sulle successioni e donazioni quale diretta conseguenza della segregazione dei beni. Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione con dodici motivi.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi, esaminati congiuntamente, sono infondati. La Corte rileva che non sussiste alcuna omissione di pronuncia e che la decisione impugnata è conforme all’orientamento consolidato: gli artt. 10 e 11, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 riconoscono la qualità di parte processuale all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate, rappresentato dal direttore o da altra persona preposta al reparto competente, da intendersi delegata in via generale, senza necessità di speciale procura. In mancanza di contestazione e prova sulla non appartenenza del sottoscrittore all’ufficio, l’atto si presume proveniente dall’ufficio stesso.
Decisiva è invece la fondatezza del settimo motivo, che assorbe i restanti. La Corte muove dalla nozione di trust accolta dall’art. 2 della Convenzione dell’Aja del 1985, ratificata con l. n. 364/1989, e dagli elementi caratterizzanti comuni individuati dalla giurisprudenza: il nucleo causale unitario, dato dalla combinazione dello scopo di destinazione con quello di segregazione patrimoniale; l’intestazione meramente formale dei beni al trustee; la posizione del beneficiario, titolare di un’aspettativa e non di un diritto soggettivo.
Poiché il trust è privo di personalità giuridica e il trustee non incrementa il proprio patrimonio personale, l’istituzione del trust e la destinazione ad esso di beni non implicano alcun effettivo arricchimento né del trustee né del disponente. Nemmeno i beneficiari acquisiscono, per la sola costituzione, un incremento patrimoniale, che si produce solo quando il trustee abbia portato a termine l’attività demandata. Di qui la neutralità fiscale dell’atto istitutivo e di dotazione.
La Corte respinge l’interpretazione letterale dell’art. 2, comma 47, d.l. n. 262/2006, fatta propria da risalenti e isolate decisioni di legittimità, secondo cui sarebbe stata istituita un’autonoma imposta sulla mera costituzione dei vincoli di destinazione. Il significato proprio delle parole, secondo l’art. 12 disp. prel. c.c., conduce nel senso che l’unica imposta istituita è quella sulle successioni e donazioni, il cui presupposto resta il reale trasferimento di beni e diritti e il conseguente arricchimento dei beneficiari.
L’apposizione del vincolo produce soltanto efficacia segregante. Il trasferimento al trustee avviene a titolo gratuito, in via strumentale e temporanea, senza attribuzione definitiva. Il tributo sarà dovuto, semmai, al momento del trasferimento dei beni o diritti dal trustee al beneficiario. Solo questa lettura è conforme all’art. 53 Cost., che impone un’imposizione ragionevole e connessa a un effettivo indice di ricchezza. Il ricorso è quindi accolto, la sentenza cassata e la causa decisa nel merito; le spese dell’intero giudizio sono integralmente compensate per essersi l’orientamento consolidato solo dopo l’introduzione del grado di legittimità.
Nota della Redazione
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