Termine lungo semestrale inappellabile ai giudizi instaurati prima del 4 luglio 2009 (Cass. civ. Sez. V n. 21473 del 26.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni, la modifica dell’art. 327 cod. proc. civ. introdotta dalla legge n. 69 del 2009, che ha sostituito al termine annuale di decadenza quello semestrale decorrente dalla pubblicazione della sentenza, si applica ai soli giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore della novella, e dunque a decorrere dal 4 luglio 2009. Ai giudizi di primo grado instaurati anteriormente resta applicabile il termine annuale, restando irrilevante il momento di instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado del medesimo giudizio. Ne consegue che è inammissibile la declaratoria di tardività dell’appello fondata sull’applicazione del termine semestrale a un giudizio introdotto prima di tale data.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, avverso la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale della Sicilia ha dichiarato inammissibile, per tardività, l’appello dell’ufficio contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Palermo.
Il giudizio di primo grado era stato avviato con ricorso anteriore all’entrata in vigore della novella dell’art. 327 cod. proc. civ. Il contribuente è rimasto intimato. La questione che giunge davanti alla Corte riguarda il termine di impugnazione applicabile ratione temporis.
La Motivazione della Corte
Con l’unico motivo l’ufficio denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli art. 327 cod. proc. civ., art. 58, comma 1, legge n. 69/2009 e art. 51 d.lgs. n. 546/1992. La Commissione tributaria regionale avrebbe dichiarato tardivo il gravame applicando il termine semestrale, senza considerare che il ricorso originario era stato spedito — con la precisazione che il termine “spedito” indica la data di iscrizione presso la CTP — nel marzo 2009.
La Corte ritiene il ricorso fondato. Erroneamente la CTR ha rilevato la tardività dell’appello in ragione della ritenuta applicabilità del termine lungo semestrale ex art. 327 cod. proc. civ. nella formulazione successiva alla novella, senza considerare il regime transitorio fissato dall’art. 58, comma 1, legge n. 69/2009.
La modifica dell’art. 327 cod. proc. civ. — che ha sostituito il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione all’originario termine annuale — è applicabile ai soli giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore della legge, e quindi dal 4 luglio 2009. Resta irrilevante il momento dell’instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio. Sul punto la Corte richiama Cass. n. 2241 del 2023, Cass. n. 37750 del 2021, Cass. Sez. Un. n. 11844 del 2016, Cass. n. 14267 del 2015, Cass. n. 6784 del 2012 e Cass. n. 25792 del 2011.
Nel caso in esame, tenuto conto della data di instaurazione del giudizio di primo grado — marzo 2009 — e considerato il periodo di sospensione feriale, il termine per l’impugnazione, risultando la sentenza della C.T.P. depositata il 17/11/2014, scadeva il 18/12/2015. Il ricorso in appello, notificato il 15/12/2015 come accertato dai giudici di merito, deve quindi ritenersi tempestivo.
La sentenza impugnata è cassata con rinvio, ai fini dell’esame dell’appello e della determinazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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