Assegnazione temporanea ex art. 42-bis e improcedibilità per carenza di interesse (TAR Emilia-Romagna n. 1339 del 10.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’assegnazione temporanea del genitore con figli minori fino a tre anni, prevista dall’art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001, non attribuisce un diritto incondizionato ma implica una valutazione discrezionale dell’Amministrazione, che deve accertare la sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e acquisire l’assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. Il dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali, con particolare rigore quando il diniego incide su un beneficio a tutela della genitorialità. È improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso avverso il diniego quando l’Amministrazione, dopo l’accoglimento dell’istanza cautelare, si ridetermini annullando il provvedimento e disponendo il trasferimento richiesto. La clausola di revocabilità per sopravvenuta carenza dei requisiti legittimanti è legittima, in quanto coerente con la natura del beneficio e con la norma.
Il Fatto
Un militare dell’Arma dei Carabinieri, in servizio presso la Stazione di Casalecchio di Reno, chiedeva l’assegnazione temporanea, ai sensi dell’art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001, ad un Reparto ubicato nell’ambito territoriale del Comando Provinciale di Bari, per ricongiungersi al nucleo familiare. L’Amministrazione opponeva un diniego, motivato dalla carenza di personale presso la sede di provenienza, essendo il ricorrente l’unico Sovrintendente in servizio fino alla nuova assunzione avvenuta il 30 gennaio 2025.
Il ricorrente impugnava il provvedimento, deducendo che l’Amministrazione non aveva considerato che lo scoperto era stato colmato e che, nella Regione Puglia, vi erano numerose carenze di Sovrintendenti in singole Stazioni, nonostante un surplus di organico complessivo. L’istanza cautelare veniva accolta e, in esecuzione dell’ordinanza, l’Amministrazione annullava il diniego e disponeva il trasferimento temporaneo del ricorrente alla Stazione di Corato (BA).
La Motivazione della Corte
Il Tribunale richiama il consolidato principio secondo cui l’art. 42-bis non attribuisce un diritto ma richiede una valutazione discrezionale, che deve verificare la sussistenza del posto vacante e l’assenso delle amministrazioni coinvolte. Il diniego, tuttavia, deve essere motivato e limitato a casi eccezionali, e la motivazione deve essere tanto più rigorosa quando incide sulla tutela della genitorialità.
L’accoglimento dell’istanza cautelare era stato motivato dalla mancata dimostrazione, da parte dell’Amministrazione, delle ragioni per cui il temporaneo ritorno alla situazione di scoperto preesistente avrebbe creato una disfunzione tale da giustificare il diniego del beneficio. Inoltre, le carenze di Sovrintendenti in cinque Stazioni della Legione Puglia, non smentite dall’Amministrazione, evidenziavano un problema organizzativo che non poteva andare a discapito del ricorrente, potendo anzi la sua assegnazione contribuire a superarlo.
Con il provvedimento del 4 giugno 2025, l’Amministrazione si è rideterminata, annullando il diniego e disponendo il trasferimento temporaneo per tre anni. Parte ricorrente, nelle proprie note d’udienza, ha insistito per una pronuncia di merito e per la condanna alle spese, contestando la clausola di revocabilità del provvedimento per sopravvenuta carenza dei requisiti legittimanti.
Il Collegio osserva che l’azione esercitata era caducatoria e non può più condurre all’annullamento del provvedimento, già disposto dall’Amministrazione. Non vi è spazio per un’azione di accertamento della spettanza del bene della vita, già riconosciuto con il nuovo provvedimento. La clausola di revocabilità è legittima, in quanto meramente ricognitiva della disciplina legale: il venir meno dei presupposti legittimanti il trasferimento non può che determinare il rientro del militare nella propria posizione di ruolo.
Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese, attesa la collaborazione dell’Amministrazione nel garantire al ricorrente il bene della vita perseguito.
Nota della Redazione
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