Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta docente (TAR Veneto n. 1204 del 26.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, le cui statuizioni di condanna rimangano ineseguite, è titolo azionabile innanzi al giudice amministrativo con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. L’azione è ammissibile quando risulti l’accertato passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda, l’avvenuta notifica della stessa all’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996. L’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi al giudicato è accertato in forma piena e il giudice ordina l’adempimento entro un termine ultimativo, con nomina sin d’ora del Commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza. Le spese seguono la soccombenza.

Il Fatto

La ricorrente, docente di una istituzione scolastica, aveva ottenuto dal Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, una sentenza che condannava il Ministero dell’istruzione e del merito a costituire in suo favore la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e ad accreditare sulla stessa la somma di 1.500,00 euro, oltre alla rifusione delle spese di lite.

La sentenza non è stata impugnata ed è stata notificata in copia informatica al Ministero. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni senza che l’Amministrazione vi desse esecuzione, la docente ha introdotto il giudizio di ottemperanza chiedendo al TAR Veneto di ordinare l’integrale esecuzione del giudicato, con assegnazione del termine e nomina, per il caso di inerzia, di un Commissario ad acta. Il Ministero, ritualmente notiziato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha anzitutto verificato i presupposti dell’azione. Risultano attestati l’accertamento del passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda, dichiarato dal competente ufficio, e l’avvenuta notifica della sentenza all’Amministrazione, con conseguente decorso del termine dilatorio di cui alla norma richiamata. Il ricorso è pertanto ammissibile.

Quanto alla riconducibilità del titolo, il Collegio ha ricondotto la sentenza del giudice ordinario passata in giudicato nel novero dei titoli azionabili con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La norma è prevista proprio al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

Nel merito il ricorso è fondato. L’Amministrazione intimata non ha prodotto alcun elemento idoneo a dimostrare l’adempimento di quanto impostole dal giudicato. Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero di dare attuazione alla sentenza, in particolare provvedendo all’accredito sul portafoglio carta docente della somma di 1.500,00 euro, per le finalità di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. L’adempimento deve avvenire nel termine di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della decisione.

Il Collegio ha inoltre ritenuto necessario nominare sin d’ora un Commissario ad acta, individuato nel Direttore della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega e autorizzazione alla subdelega. Il Commissario dovrà attivarsi, su istanza della parte ricorrente, in caso di vana scadenza del termine assegnato e provvedere, direttamente o tramite funzionario delegato, nell’ulteriore termine di sessanta giorni.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione a favore del procuratore della ricorrente dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *