Prescrizione azione redibitoria interrotta da atti stragiudiziali ex art. 1219 c.c. (Cass. civ. Sez. II n. 28767 del 31.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di compravendita, le manifestazioni extragiudiziali di volontà del compratore, compiute nelle forme di cui all’art. 1219, comma 1, cod. civ., costituiscono, ai sensi dell’art. 2943, comma 4, cod. civ., atti idonei a interrompere la prescrizione dell’azione di garanzia per vizi di cui all’art. 1495, comma 3, cod. civ., con l’effetto di determinare l’inizio di un nuovo periodo di prescrizione ai sensi dell’art. 2945, comma 1, cod. civ. Non è dunque necessaria, a tal fine, l’introduzione del giudizio. La valutazione degli elementi istruttori, anche documentali, volta a verificare l’esistenza e la tempestività degli atti interruttivi è rimessa al giudice di merito e non è sostituibile in sede di legittimità ex art. 384 cod. proc. civ.

Il Fatto

Una società acquirente aveva convenuto in giudizio la venditrice per far accertare i vizi di una macchina ribobinatrice installata nell’agosto 2004, chiedendo la riduzione del prezzo, le restituzioni e il risarcimento dei danni. La convenuta aveva eccepito la prescrizione dell’azione.

Il Tribunale, qualificato il contratto come compravendita, aveva accolto l’eccezione ed escluso il riconoscimento dei vizi da parte della venditrice; la Corte d’Appello aveva confermato, ritenendo che solo l’atto giudiziale potesse interrompere la prescrizione. La società acquirente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge il primo motivo, con cui la ricorrente lamentava la violazione dei canoni di interpretazione del contratto e l’omessa pronuncia sull’eccezione di contratto misto. L’interpretazione del negozio è riservata al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per vizio di motivazione o violazione dei canoni ermeneutici, da dedurre con specifica indicazione delle modalità del preteso scostamento. La ricorrente, in realtà, propone una diversa lettura del materiale istruttorio, inammissibile in sede di legittimità.

È infondato anche il secondo motivo, fondato sulla mancata coincidenza tra consegna e collaudo: la questione interpretativa è superata dall’accertamento, compiuto dalla Corte territoriale, secondo cui il macchinario fu messo in funzione e utilizzato nel tempo per la produzione. Tale condotta è compatibile solo con una accettazione effettiva.

È invece fondato il terzo motivo. La Corte di merito aveva ritenuto necessaria, per interrompere la prescrizione annuale, l’introduzione del giudizio, muovendo da un indirizzo superato dalle Sezioni Unite n. 18672/2019, che hanno affermato come le manifestazioni extragiudiziali di volontà del compratore, nelle forme dell’art. 1219 cod. civ., siano idonei atti interruttivi ex art. 2943, comma 4, cod. civ.

Poiché la Corte d’Appello ha arrestato la propria valutazione alla relazione di ATP, l’accoglimento del motivo non consente alcuna attività sostitutiva ex art. 384 cod. proc. civ. e impone il rinvio al giudice di merito, che dovrà riesaminare l’eccezione di prescrizione alla luce di tutti gli elementi di prova, ivi compresi gli atti interruttivi stragiudiziali.

Il quarto motivo, relativo agli interventi di riparazione e alla domanda risarcitoria, resta assorbito. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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