Arricchimento senza causa verso la P.A. e utilizzazione della prestazione (Cass. civ. Sez. I n. 3456 del 07.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nell’azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 cod. civ. proposta nei confronti della pubblica amministrazione, il riconoscimento dell’utilità da parte dell’arricchito non costituisce requisito dell’azione. Il depauperato ha il solo onere di provare il fatto oggettivo dell’utilizzazione della prestazione, sorgendo l’obbligo indennitario dell’amministrazione in virtù di tale dato oggettivo e non del compimento dell’opera o del servizio. L’ente pubblico può sottrarsi all’indennizzo soltanto eccependo e provando il rifiuto dell’arricchimento ovvero l’impossibilità di rifiutarlo per inconsapevolezza dell’eventum utilitatis, secondo il principio del c.d. arricchimento imposto. È affetta da motivazione apparente, censurabile ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., la sentenza che, pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, lasciando all’interprete il compito di integrarla.

Il Fatto

La controversia si inserisce in un risalente contenzioso tra una società concessionaria di autolinee extraurbane e la Regione concedente. La società, subentrata a un’azienda di trasporti nella concessione, aveva incassato dall’INPS somme rivenienti da sgravi contributivi, vincolate per legge regionale all’acquisto di materiale rotabile. A fronte del silenzio dell’ente, aveva acquistato dieci autobus e ne aveva ottenuto l’autorizzazione alla circolazione sulle linee regionali.

Intervenuta una pronuncia di legittimità che attribuiva alla Regione, e non all’azienda, le somme degli sgravi, l’ente ne aveva recuperato l’importo decurtando il contributo di esercizio, senza riconoscere il contributo per l’acquisto né le quote di ammortamento. Il Tribunale aveva accolto la domanda ex art. 2041 cod. civ.; la Corte d’appello l’aveva rigettata. Da qui il ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il primo e il terzo motivo del ricorso principale. Sul piano processuale, rileva anzitutto il vizio di motivazione apparente: la sentenza di appello, pur ricostruendo analiticamente la vicenda, riduce il proprio ragionamento a pochi punti, inidonei a fondare il decisum. Il giudice di merito afferma che gli autobus sarebbero stati acquistati con denaro dell’INPS, salvo poi ammettere che quel denaro fu restituito alla Regione: il che equivale a dire che l’acquisto avvenne con denaro della società.

Sul piano sostanziale, la Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui, nell’azione ex art. 2041 cod. civ., il riconoscimento dell’utilità non è requisito della domanda. Il depauperato deve provare il solo fatto oggettivo dell’utilizzazione della prestazione, mentre l’ente non può opporre il mancato riconoscimento. Le esigenze di tutela delle finanze pubbliche trovano risposta nel diverso principio dell’arricchimento imposto: l’amministrazione può eccepire e provare che l’indennizzo non è dovuto solo se ha rifiutato l’arricchimento o non ha potuto rifiutarlo perché inconsapevole.

La Corte censura la sentenza per aver individuato il “punto nodale” della domanda nell’esborso sostenuto per l’acquisto, anziché nell’utilizzazione dei mezzi. È proprio l’utilizzazione delle prestazioni il dato essenziale ai fini della verifica dell’utilitas e del vantaggio. Gli autobus circolarono dal 1998 in forza di autorizzazione regionale mai revocata, mentre la Regione recuperava gli sgravi senza riconoscere il contributo per l’acquisto.

Il ragionamento del giudice di appello è inoltre contraddittorio laddove, da un lato, dà atto del vincolo di destinazione gravante sugli sgravi e dell’obbligatorietà dell’acquisto, e dall’altro avalla la tesi dell’ente secondo cui il contributo non era dovuto perché l’acquisto non era stato autorizzato. Nel caso concreto, infine, non può parlarsi di arricchimento imposto, trattandosi di atti posti in essere volontariamente e con piena consapevolezza dall’ente. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione; assorbiti gli altri motivi e il ricorso incidentale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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