Compensazione delle spese nel giudizio di rinvio secondo l’esito globale della lite (Cass. civ. Sez. V n. 20709 del 22.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice del rinvio, investito anche del regolamento delle spese del giudizio di legittimità, deve attenersi al principio della soccombenza riferito all’esito globale del processo e non ai singoli gradi o fasi in cui esso si è articolato. Ne deriva che non rileva che la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito a sé favorevole in qualche grado o fase. Il giudice può pertanto disporre la compensazione, totale o parziale, delle spese, ovvero condannare la parte vittoriosa in cassazione ma complessivamente soccombente al rimborso in favore della controparte. Il principio opera anche quando il giudizio è definito in sede di rinvio a seguito di cassazione pronunciata su ricorso della parte che rimane infine soccombente.
Il Fatto
Un Comune propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza con cui la Corte di giustizia tributaria di primo grado, in sede di rinvio da una precedente pronuncia di legittimità, aveva parzialmente accolto il ricorso del contribuente in ottemperanza di una decisione della Commissione tributaria provinciale, compensando le spese di lite.
Il contribuente si è costituito al solo scopo di partecipare all’udienza di discussione. Il Comune censura la disposta compensazione, sostenendo che l’accoglimento di soli alcuni motivi del gravame non integri soccombenza reciproca e che l’avvenuta compensazione delle spese del procedimento di legittimità non configuri soccombenza reciproca rispetto alle domande del ricorso in riassunzione.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte disattende l’istanza di trattazione in pubblica udienza, richiamando l’indirizzo delle Sezioni Unite n. 14437 del 2018: il collegio può escludere, con valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della pubblica udienza in ragione del carattere consolidato dei principi da applicare, non vertendosi in ipotesi di decisioni di rilevanza nomofilattica, come precisato dalle Sezioni Unite n. 8093 del 2020.
Nel merito i due motivi, esaminati congiuntamente perché connessi, sono disattesi. La Corte richiama il principio consolidato secondo cui, in tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, deve applicare il principio della soccombenza all’esito globale del processo, non ai diversi gradi e al loro risultato: non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase, ma in relazione all’esito finale della lite.
Da ciò consegue che il giudice, nel regolare le spese, può legittimamente pervenire a un provvedimento di compensazione, totale o parziale, oppure condannare la parte vittoriosa in cassazione e tuttavia complessivamente soccombente al rimborso in favore della controparte, secondo il richiamo a Cass. n. 20289 del 2015.
Il ricorrente, osserva la Corte, contesta la compensazione frazionando le varie fasi del giudizio a seconda dell’esito, senza riferirsi all’esito finale della lite. Non rileva che in qualche grado o fase la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito a sé favorevole: tale principio trova applicazione anche quando il giudizio sia definito in sede di rinvio a seguito di cassazione pronunciata su ricorso della parte che infine rimane soccombente, come affermato da Cass. n. 6369 del 2013, Cass. n. 406 del 2008 e Cass. n. 15787 del 2000.
Il ricorso è pertanto integralmente respinto, assorbita ogni altra questione. Nulla si dispone sulle spese per la mancata rituale e tempestiva costituzione in giudizio del resistente, con attestazione dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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