Cessazione della materia del contendere e obbligo di attivazione immediata dell’accoglienza (TAR Lombardia n. 1593 del 08.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta attivazione delle misure di accoglienza in favore del richiedente asilo, disposta dall’Amministrazione dopo la proposizione del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere, venendo meno l’interesse del ricorrente alla decisione. In tale ipotesi le spese di lite sono integralmente compensate quando il ricorso, al momento della sua proposizione, non risulti manifestamente infondato. La non manifesta infondatezza della domanda giustifica, altresì, la conferma dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con liquidazione delle competenze al difensore demandata a separato provvedimento.

Il Fatto

Il ricorrente, entrato in Italia e proveniente dal Marocco, aveva formalizzato domanda di protezione internazionale, poi negata con provvedimento impugnato davanti al Tribunale ordinario di Milano. Rimasto senza fissa dimora, presentava istanza di accesso al sistema di accoglienza, riscontrata dalla Prefettura con provvedimento del 27/9/2024 che disponeva l’attivazione delle misure solo dal 27/3/2025.

Il ricorrente impugnava tale provvedimento davanti al TAR, deducendo la violazione degli artt. 1, comma 2, 11, 14 e 17 del d.lgs. n. 142/2015, dell’art. 97 Cost. e dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Il Tribunale accoglieva la domanda cautelare con ordinanza n. 1387 del 2024, ordinando l’attivazione immediata delle misure. In data 28 ottobre 2024 l’Amministrazione dava esecuzione; il ricorrente dichiarava quindi la cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

La Sezione prende atto della dichiarazione di parte ricorrente, intervenuta a seguito dell’attivazione delle misure di accoglienza. Il sopravvenuto soddisfacimento dell’interesse sostanziale, già tutelato in fase cautelare, priva il giudizio del suo oggetto e impone la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Il Collegio evidenzia come la questione fosse assistita da fumus boni iuris già al momento dell’istanza cautelare. L’ordinanza n. 1387 del 2024 aveva ravvisato la violazione degli artt. 1, comma 2, e 14 del d.lgs. n. 142/2015 e degli elementari diritti del richiedente asilo, oltre alla sussistenza di un danno grave e irreparabile.

Tale valutazione, ribadita in sede di merito, fonda la compensazione integrale delle spese. Il Collegio richiama il criterio per cui la non manifesta infondatezza del ricorso al momento della proposizione giustifica la compensazione delle spese tra le parti, non avendo l’Amministrazione resistito con successo a una domanda assistita da adeguato fondamento.

La medesima non manifesta infondatezza sostiene la conferma dell’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, già disposta con decreto n. 240 del 2024. La liquidazione delle competenze del difensore è rinviata a separato provvedimento, da adottarsi su apposita istanza dell’interessato.

Il Tribunale dispone infine l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente e di ogni altro dato identificativo, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9, par. 1, Regolamento (UE) 2016/679, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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