L’azione di accertamento non può eludere il termine decadenziale di impugnazione (TAR Emilia-Romagna n. 1446 del 18.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di accertamento non può essere esperita quando, attraverso essa, si chieda al giudice di caducare provvedimenti amministrativi non impugnati nei termini, trasformandosi in un espediente per superare i limiti del codice del processo amministrativo. L’acquiescenza maturata con l’approvazione degli atti applicativi di una delibera di modifica di una convenzione tra amministrazioni preclude la legittimazione a far valere la vigenza della disciplina originaria. Gli accordi tra pubbliche amministrazioni conclusi ai sensi dell’art. 30 del TUEL costituiscono species del genus degli accordi di cui all’art. 15 della legge n. 241/1990, con conseguente giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133 c.p.a.
Il Fatto
Con convenzione del 2012, sei Comuni avevano trasferito a un’Unione le funzioni di polizia locale, prevedendo la ripartizione dei proventi delle sanzioni secondo il criterio della territorialità. Con deliberazione del 2016, l’Unione modificava tale criterio, stabilendo una ripartizione proporzionale alla popolazione. La modifica era approvata con il voto favorevole di tutti i Comuni, ma uno di essi non la recepiva formalmente nel proprio Consiglio comunale.
Dopo anni di applicazione del nuovo regime e di approvazione dei bilanci, il Comune dissenziente agiva in giudizio per l’accertamento della vigenza della convenzione originaria e la condanna alla restituzione delle somme, senza impugnare la delibera di modifica né gli atti applicativi.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione, richiamando Cons. Stato n. 376 del 2024 e Cass. n. 15673 del 2024 secondo cui le convenzioni tra amministrazioni per lo svolgimento coordinato di funzioni rientrano negli accordi ex art. 15 della legge n. 241/1990, devoluti al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva.
Nel merito, il Collegio ha rilevato che la delibera di modifica del 2016 era stata votata dallo stesso Comune ricorrente e che quest’ultimo aveva successivamente approvato i bilanci applicativi delle nuove regole fino al 2019, senza mai impugnare tali atti nel termine decadenziale. Ne è derivata un’acquiescenza che priva il ricorrente di legittimazione e rende gli atti amministrativi incensurabili.
La domanda di accertamento della vigenza della convenzione del 2012, secondo il TAR, comporterebbe un implicito vaglio di legittimità di provvedimenti non impugnati, eludendo il principio dell’intangibilità dei provvedimenti amministrativi decorso il termine decadenziale. Richiamando Cons. Stato n. 2579 del 2024 e CGARS n. 1159 del 2022, il Tribunale ha affermato che l’azione di accertamento non può trasformarsi in espediente per superare i limiti del processo amministrativo.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese per la natura interpretativa della questione.
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Nota della Redazione
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