Compensazione quote latte per categorie prioritarie illegittima per contrasto col diritto UE (Cons. Stato n. 10145 del 17.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La compensazione nazionale del prelievo supplementare nel settore latte deve essere effettuata in modo proporzionale ai quantitativi di riferimento a disposizione di ciascun produttore, non già secondo categorie prioritarie individuate dal legislatore nazionale. L’art. 2, paragrafo 1, secondo comma, del reg. CEE n. 3950/92, come interpretato dalla Corte di Giustizia UE, sentenza 27 giugno 2019, causa C-348/2018, pone un criterio di ripartizione proporzionale che costituisce l’unico ammesso, non menzionando la norma altri criteri né rinviando alla competenza degli Stati membri. Ne consegue l’illegittimità degli atti di compensazione adottati su base categoriale, con obbligo per l’amministrazione di rideterminare la compensazione stessa. Resta invece preclusa, per effetto del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Lazio, ogni contestazione relativa alla determinazione del Q.R.I., non superabile per effetto di successive pronunce della Corte di Giustizia in virtù del principio di certezza del diritto.

Il Fatto

Una società agricola impugnava dinanzi al TAR Veneto la comunicazione con cui AGEA aveva reso nota la compensazione nazionale del periodo 2002/2003, articolando tredici motivi. Con sentenza non definitiva il TAR respingeva il primo e il terzo gruppo di censure, sospendendo il giudizio sui motivi di illegittimità derivata in attesa della definizione del giudizio pendente dinanzi al TAR Lazio sull’assegnazione delle quote. Definita quest’ultima con sentenza di rigetto passata in giudicato, il TAR Veneto respingeva con sentenza definitiva anche il secondo gruppo di motivi.

La società appellava entrambe le pronunce, deducendo in particolare l’illegittimità della compensazione operata per categorie privilegiate di produttori in contrasto con il diritto unionale. AGEA eccepiva l’inammissibilità dell’appello per genericità e, nel merito, l’infondatezza delle censure.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato affronta anzitutto i motivi avverso la sentenza non definitiva. Sul primo e sul nono motivo, concernenti la compensazione per categorie prioritarie, il Collegio ritiene che la questione non sia preclusa da precedenti giudicati: il giudizio del TAR Lazio atteneva alla determinazione del Q.R.I. e non assorbiva le censure relative al meccanismo di compensazione e all’imputazione del prelievo supplementare. La riserva di appello avverso la sentenza non definitiva consentiva, del resto, di rimettere in discussione tali questioni.

Nel merito il Collegio richiama la Corte di Giustizia UE, sentenza 27 giugno 2019, causa C-348/2018, che ha escluso la possibilità per il legislatore nazionale di introdurre categorie preferenziali nella fase di compensazione. L’art. 2, paragrafo 1, secondo comma, del reg. CEE n. 3950/92 impone la riassegnazione dei quantitativi inutilizzati in modo proporzionale, criterio da considerarsi il solo applicabile. Le censure sono dunque fondate, con annullamento dei provvedimenti impugnati e obbligo per AGEA di rideterminare la compensazione.

Gli altri motivi avverso la sentenza non definitiva sono respinti. Quanto all’omessa comunicazione dei dati della compensazione nazionale, il Collegio condivide l’assunto del primo giudice: la parte era interessata ai soli dati della propria posizione, mentre i dati nazionali erano agevolmente conoscibili. Le garanzie procedimentali non possono ridursi a mero rituale formalistico, dovendo il privato allegare gli elementi che, se introdotti, avrebbero potuto influire sul provvedimento. Parimenti inammissibili sono le censure sulla pretesa inesattezza dei dati, formulate in modo generico e non riferite alla singola posizione.

Quanto ai motivi avverso la sentenza definitiva, concernenti la determinazione retroattiva dei Q.R.I., il Collegio li dichiara inammissibili perché non colgono la ratio decidendi: il TAR non ha richiamato la sentenza del TAR Lazio per relationem, ma ha affermato la preclusione derivante dal giudicato. Tale preclusione non è superata dalle successive pronunce della Corte di Giustizia, poiché il principio di certezza del diritto impedisce di rimettere continuamente in discussione rapporti esauriti. Nel merito le censure sono comunque infondate: le indagini governative non valgono a scardinare il sistema delle quote né a invertire l’onere della prova a carico del produttore.

L’appello è quindi accolto nei limiti del primo e del nono motivo, con parziale riforma della sentenza non definitiva e compensazione delle spese del doppio grado per soccombenza reciproca.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *