Accertamento tecnico istruttorio (TAR Sardegna n. 471 del 05.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza con cui il giudice amministrativo dispone una verificazione ai sensi dell’art. 66 cod. proc. amm. è funzionale all’accertamento di fatti complessi che richiedono specifiche competenze tecniche. Il verificatore deve operare in contraddittorio con le parti, le quali possono intervenire con propri tecnici. Ove l’organo originariamente designato prospetti una situazione di conflitto di interessi, il giudice può individuare un diverso soggetto istituzionale, senza che ciò comporti la necessità di rinnovare gli atti già compiuti. L’ordinanza istruttoria non definisce il giudizio e non incide sulle posizioni delle parti, limitandosi a regolare lo svolgimento dell’istruttoria.

Il Fatto

Con sentenza non definitiva n. 56 del 20 gennaio 2026, il TAR Sardegna, Sezione Seconda, aveva disposto una verificazione, ai sensi dell’art. 66 cod. proc. amm., ritenendo necessari approfondimenti tecnici per la decisione sul ricorso proposto da alcuni condominii avverso la nota con cui il Comune di Sassari aveva negato la consegna di contenitori singoli per ciascuna unità immobiliare, nonché ogni soluzione alternativa prevista dal regolamento comunale per la raccolta dei rifiuti.

L’incarico era stato affidato al Responsabile del Settore Gestione Rifiuti dell’Assessorato alla Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna. Tuttavia, con nota depositata il 4 febbraio 2026, l’Assessorato regionale aveva prospettato una situazione di conflitto di interessi nei confronti del Comune di Sassari, in ragione dei rapporti istituzionali e finanziari intercorrenti tra l’Amministrazione regionale e l’Ente locale.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha ritenuto le ragioni addotte dall’Assessorato regionale non condivisibili nel merito, ma ha comunque valutato opportuno affidare l’incarico ad altro soggetto istituzionale, individuato nel Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Sassari, con facoltà di delega ad un funzionario di comprovata esperienza. La scelta risponde all’esigenza di garantire la piena serenità e imparzialità dell’accertamento.

Nell’ordinanza, il Collegio ha ribadito i contenuti dell’accertamento: il verificatore dovrà determinare quali aree di proprietà comune all’interno dei condominii siano utilizzabili per la collocazione dei cassonetti collettivi, tenendo conto della necessità di salvaguardare gli spazi di manovra per i posti auto, e se tali spazi siano sufficienti al regolare utilizzo dei contenitori nel numero e nella tipologia individuati dal Comune.

Il Tribunale ha precisato che la verificazione dovrà svolgersi in contraddittorio con i difensori delle parti, i quali potranno intervenire con propri tecnici; a tal fine, il verificatore dovrà inviare apposito avviso almeno sette giorni prima dell’avvio delle operazioni. Il termine per lo svolgimento della verificazione è fissato al 30 marzo 2026, con deposito di una relazione preliminare entro il 10 aprile 2026, osservazioni delle parti nei cinque giorni successivi e relazione conclusiva da depositare entro il 30 aprile 2026.

Il verificatore è autorizzato all’accesso agli atti del fascicolo processuale e a ogni altro documento ritenuto necessario, detenuto da pubbliche amministrazioni. Il Collegio ha infine confermato la fissazione dell’udienza pubblica di discussione del merito alla data del 17 giugno 2026.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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