Compensazione spese per gravi ed eccezionali ragioni e annullamento in autotutela (Cass. civ. Sez. V n. 9871 del 15.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di spese legali, la compensazione per gravi ed eccezionali ragioni di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall’art. 9, comma 1, lett. f, del d.lgs. n. 156 del 2015, applicabile ratione temporis, riposa su una nozione elastica, parallela a quella dell’art. 92 cod. proc. civ., che ricomprende anche la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso. Il giudice di merito può fondare la compensazione sull’annullamento in autotutela dell’atto impositivo, intervenuto per mutamento di prassi, senza necessità di accertare la soccombenza virtuale dell’amministrazione. Il sindacato di legittimità non può spingersi a misurare la gravità e l’eccezionalità delle ragioni, salvo che all’affermazione del giudice non corrispondano le evidenze di causa o la giurisprudenza consolidata. La motivazione sintetica non equivale a motivazione apparente quando esplicita in modo comprensibile la ratio decidendi.
Il Fatto
Un notaio rogante aveva impugnato due avvisi di liquidazione relativi a un atto plurimo, portante più negozi di vendita di immobili tra parti diverse. Dopo l’infruttuoso esperimento della mediazione tributaria, la Commissione tributaria provinciale di Genova aveva rigettato i ricorsi con due sentenze, condannando il ricorrente alle spese.
Proposto appello, l’Agenzia delle Entrate dichiarò di non voler coltivare il contenzioso, avendo già notificato l’annullamento in autotutela degli avvisi. Riuniti i procedimenti, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria dichiarò l’estinzione con compensazione delle spese e rimborso dei contributi unificati anticipati. Il contribuente ricorse per cassazione, deducendo l’assenza dei gravi ed eccezionali motivi che giustificano la compensazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente aveva dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. e dell’art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione agli artt. 24 e 111 Cost., sostenendo che il mero richiamo a motivi di equità non integra l’indicazione delle gravi ed eccezionali ragioni. Assumeva, inoltre, che la soccombenza virtuale dell’Agenzia fosse in re ipsa, essendo intervenuto l’annullamento degli avvisi.
La Corte ha rilevato che la sentenza di gravame non si limita a un richiamo generico: essa dà espressamente conto dell’integrale annullamento in autotutela dell’atto impositivo, da cui deriva l’estinzione, e giustifica la compensazione per ragioni di equità proprio su tale elemento. Il dedotto vizio di motivazione, pertanto, non sussiste.
Richiamando la giurisprudenza di legittimità, la Corte ha ricordato che la mancanza di motivazione rileva sia nei casi di radicale carenza, sia quando la motivazione si dipana in forme inidonee a rivelare la ratio decidendi, perché intessuta di argomentazioni inconciliabili o incomprensibili. La motivazione apparente ricorre quando il testo, pur materialmente esistente, rende impossibile ogni controllo sull’esattezza del ragionamento, non attingendo il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. Nel caso di specie, la motivazione, ancorché sintetica, è chiara e comprensibile, sicché al più potrebbe contestarsi una motivazione errata, non già apparente.
Quanto alla violazione di legge, la Corte ha osservato che le argomentazioni sulla soccombenza virtuale si pongono al di fuori della ratio decidendi del giudice di gravame, che fa leva sull’annullamento in autotutela e non sulla fondatezza della pretesa. In tema di spese, la compensazione per gravi ed eccezionali ragioni, nei casi in cui difetti la reciproca soccombenza, riporta a una nozione elastica che ricomprende l’obiettiva incertezza sul diritto controverso. Il sindacato di cassazione non può giungere a misurare la gravità e l’eccezionalità, al di là delle ipotesi in cui all’affermazione del giudice non corrispondano le evidenze di causa o la giurisprudenza consolidata. Il giudice di appello si è espresso con argomentazioni che valorizzano l’annullamento in autotutela, operato in virtù di un intercorso mutamento di prassi: tale valutazione non è riesaminabile in sede di legittimità.
Il ricorso è stato quindi rigettato. Nulla è stato disposto sulle spese di legittimità, stante la mancata difesa della parte intimata, con attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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