Ne bis in idem e doppio binario sanzionatorio: prevale la disapplicazione della sanzione amministrativa (Cass. civ. Sez. 2 n. 15440 del 20.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il principio del ne bis in idem, sancito dall’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dall’art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU, osta alla prosecuzione del procedimento amministrativo sanzionatorio previsto dall’art. 174-bis della legge n. 633/1941 allorché l’imputato sia stato già giudicato con sentenza penale definitiva per i medesimi fatti materiali, ai sensi dell’art. 171-ter della medesima legge. La sanzione amministrativa dell’art. 174-bis ha natura sostanzialmente punitiva, come chiarito dalla Corte costituzionale n. 149 del 2022, e la sua applicazione cumulativa con la sanzione penale, in assenza di meccanismi di coordinamento, viola il diritto fondamentale al ne bis in idem. In tale evenienza, trovano applicazione diretta l’art. 50 CDFUE e il principio di disapplicazione della norma interna incompatibile, rendendo improseguibile il giudizio di opposizione all’ordinanza-ingiunzione.

Il Fatto

Il legale rappresentante di una società che forniva un servizio di diffusione musicale “in store” per esercizi commerciali era stato condannato, con sentenza del Tribunale penale, per i delitti di cui all’art. 171-ter, comma 2, lett. a) e b), l. n. 633/1941, per aver comunicato alla società consortile un numero di duplicazioni di brani tutelati inferiore a quello reale. La sentenza di appello, che dichiarava estinto il reato per prescrizione, era divenuta irrevocabile. In parallelo, la Prefettura aveva irrogato alla società e al suo rappresentante una sanzione amministrativa pecuniaria, ex art. 174-bis l. n. 633/1941, per la medesima condotta di mancata regolarizzazione degli oneri dovuti. L’opposizione all’ordinanza-ingiunzione, accolta solo sul quantum in primo grado e integralmente respinta in appello, era giunta in Cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di legittimità, esaminato con priorità logica il motivo di ricorso relativo alla violazione del ne bis in idem, ne ha affermato la fondatezza, ritenendo la questione “perfettamente sovrapponibile” a quella già decisa dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 149 del 2022, sia pure “a parti rovesciate”: in quel caso il procedimento amministrativo si era concluso prima di quello penale, mentre nella specie il processo penale si era definito con sentenza irrevocabile ed era ancora pendente il giudizio di opposizione alla sanzione amministrativa.

Il Collegio ha richiamato gli approdi del Giudice delle leggi, che ha riconosciuto la natura punitiva della sanzione amministrativa di cui all’art. 174-bis alla luce dei criteri Engel, evidenziando come la base di calcolo (doppio del prezzo di mercato moltiplicato per il numero di esemplari) riveli una funzione “accentuatamente dissuasiva”. Il sistema normativo, imperniato sul “doppio binario” sanzionatorio, non prevede alcun meccanismo di coordinamento tra i due procedimenti, né consente al giudice di tenere conto della sanzione già irrogata, determinando così una violazione sistemica del diritto al ne bis in idem.

Quanto alla tecnica di tutela, la Corte ha escluso la necessità di sollevare una nuova questione di legittimità costituzionale. Pur riconoscendo che in caso di “doppia pregiudizialità” la scelta tra rinvio e disapplicazione spetta al giudice, ha osservato che la sentenza n. 149 del 2022 ha già sciolto ogni dubbio interpretativo: in una fattispecie come quella in esame, in cui l’esigenza di una pronuncia efficace erga omnes si è già realizzata, è più rispondente al principio di effettività della tutela procedere alla disapplicazione della norma interna contrastante con il diritto dell’Unione.

In tal senso, la Corte ha richiamato il proprio precedente (Cass. Sez. 2, n. 33657 del 2024), secondo cui l’art. 50 CDFUE, di diretta applicazione, non incontra limitazioni ex art. 52 CDFUE, comportando l’impossibilità di continuare nell’accertamento dell’illecito amministrativo. Tale principio è stato esteso anche all’ipotesi di una pronuncia penale di proscioglimento nel merito a seguito di archiviazione, ove la decisione sia equiparabile a un’assoluzione. La disciplina sanzionatoria del diritto d’autore, attuativa della direttiva 2001/29/CE, rientra nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, sicché l’art. 50 CDFUE, come interpretato dalla Corte di giustizia nella sentenza Garlsson, è provvisto di efficacia diretta.

In accoglimento del terzo motivo, assorbiti i restanti, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha annullato l’ordinanza-ingiunzione, dichiarando l’improseguibilità dell’accertamento dell’illecito amministrativo in quanto il ricorrente era stato già giudicato per i medesimi fatti in sede penale. Le spese sono state compensate per l’intero processo, in ragione della complessità delle questioni e del sopravvenire della pronuncia costituzionale rispetto alla sentenza d’appello.

Nota della Redazione

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