Compensazione delle spese e decorrenza posteriore del diritto previdenziale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13836 del 23.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione, a seguito della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. operata dall’art. 54 del d.l. n. 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134/2012, il sindacato sulla motivazione è circoscritto alla verifica del minimo costituzionale di cui all’art. 111, comma 6, Cost., risultando il vizio configurabile solo se la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente. Il riconoscimento di una prestazione previdenziale con decorrenza posteriore a quella richiesta non integra accoglimento della domanda iniziale, ma sua reiezione, non essendo la parte integralmente vittoriosa. Ne consegue che la compensazione integrale delle spese è giustificata dal principio di causalità e resta sottoposta, in sede di legittimità, a un vaglio di non implausibilità delle ragioni addotte.

Il Fatto

Il ricorrente aveva agito per il riconoscimento della pensione anticipata di vecchiaia ex art. 1 del d.lgs. n. 503/1992, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa presentata nel giugno 2016. Il Tribunale aveva respinto il ricorso; la Corte d’appello di Roma, riformando la pronuncia, aveva accolto la domanda, ma con decorrenza diversa da quella richiesta: accertata l’invalidità all’80% dal luglio 2017, il trattamento era stato riconosciuto dall’agosto 2018, per effetto delle c.d. finestre mobili. I giudici di merito avevano compensato integralmente le spese del doppio grado, valorizzando la decorrenza del diritto successiva alla proposizione dell’appello.

Il ricorrente ha impugnato in cassazione la sola statuizione sulle spese, deducendo violazione degli artt. 112, 91 e 92 cod. proc. civ., assenza o apparenza della motivazione ex art. 132 cod. proc. civ. ed error in decidendo.

La Motivazione della Corte

La Cassazione respinge il ricorso muovendo dal rilievo che, dopo la riforma del 2012, non sono più ammissibili le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione: il controllo resta limitato al minimo costituzionale, violato solo se la motivazione sia totalmente mancante, meramente apparente, fondata su contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti o perplessa e incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. n. 7090/2022). Nel caso concreto il vizio non sussiste, avendo la Corte territoriale esplicitato in modo inequivocabile le ragioni della compensazione.

Quanto al denunciato ultra petita, la Corte osserva che il differimento di un anno della decorrenza trova fondamento nell’applicabilità delle finestre mobili anche agli invalidi in misura non inferiore all’80%, secondo il chiaro tenore dell’art. 12 del d.l. n. 78/2010: il regime dei differimenti è esteso, per volontà del legislatore, anche a tutti i soggetti che “negli altri casi” maturano il diritto all’accesso al pensionamento di vecchiaia alle età previste dagli specifici ordinamenti (Cass. n. 24316/2024, che richiama Cass. n. 29191 del 2018, n. 2382 del 2020, n. 30971 del 2022 e n. 5079 del 2023).

Nessuna violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. è ravvisabile. Dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 69/2009, in caso di accoglimento parziale il giudice può compensare le spese, ma la parte vittoriosa non può essere condannata a rifondere quelle della controparte. Nel caso di specie il primo giudice aveva respinto la domanda e la Corte ha accolto solo in parte l’appello, riconoscendo la prestazione con decorrenza posteriore al gravame: la compensazione integrale è dunque giustificata.

La Corte richiama Cass. n. 5422/2025 e il principio per cui il riconoscimento del diritto con decorrenza posteriore a quella richiesta non è riconoscimento del diritto richiesto, bensì reiezione della domanda iniziale, con conseguente soccombenza parziale sul piano temporale, idonea a sorreggere la compensazione ex art. 92 cod. proc. civ. (Cass., Sez. Un., n. 32061 del 2022; Corte costituzionale n. 77 del 2018). Nella specie il requisito sanitario è stato accertato con decorrenza posteriore non solo alla domanda amministrativa, ma anche al deposito del ricorso introduttivo. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e con sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

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