Compensazione spese lite solo con presupposti articolo 92 cpc (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11163 del 28.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La compensazione delle spese di lite è facoltà discrezionale del giudice di merito, ma quando questi ne indica specificamente le ragioni il sindacato di legittimità si estende all’idoneità in astratto dei motivi addotti. Ai sensi dell’art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche del d.l. n. 132 del 2014 (convertito con modificazioni dalla legge n. 162 del 2014) e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione può disporsi, oltre che per soccombenza reciproca, solo in caso di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, oppure in presenza di sopravvenienze o di assoluta incertezza di gravità ed eccezionalità almeno pari alle ipotesi tipiche. Non integra alcuno di tali presupposti la mera controvertibilità della valutazione probatoria o il differente esito decisorio tra primo e secondo grado.
Il Fatto
La società datrice di lavoro aveva chiesto l’accertamento della legittimità di una sanzione disciplinare conservativa — multa pari a 4 ore di retribuzione — irrogata a un dipendente che, in veste di sindacalista, si era recato all’interno dei locali aziendali per effettuare riprese dell’attività dei portalettere, che avevano segnalato all’organizzazione sindacale lavoro straordinario non retribuito.
Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda. La Corte d’appello di Salerno, in riforma, l’ha respinta, ritenendo non provato il comportamento irriguardoso contestato, perché l’unico testimone escusso era proprio il direttore del centro, portatore di un interesse diretto, senza che fossero indicati altri testi rintracciabili. I giudici di appello hanno poi compensato integralmente le spese di entrambi i gradi. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; la società ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e la nullità della sentenza per insussistenza delle ragioni che consentivano la compensazione; il secondo lamenta il vizio di motivazione ex art. 111 Cost. e art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c.
La Corte ricostruisce il perimetro dell’art. 92 c.p.c. dopo l’intervento del d.l. n. 132 del 2014 e la declaratoria di illegittimità costituzionale del 2018, che ha ampliato le ipotesi di compensazione ma le ha ancorate a presupposti tassativi. Fuori dalla soccombenza reciproca, rilevano soltanto l’assoluta novità della questione, il mutamento di giurisprudenza sulle questioni dirimenti o situazioni di sopravvenienza e incertezza di pari o maggiore gravità ed eccezionalità.
Richiamando Cass. n. 30592 del 20/12/2017, il Collegio ribadisce che la compensazione è facoltà discrezionale non sindacabile in sede di legittimità. Precisazione decisiva: se il giudice di merito esplicita le ragioni della compensazione, il controllo si estende all’idoneità in astratto dei motivi addotti, secondo l’insegnamento di Cass. n. 7523 del 27/03/2009 e Cass. n. 13767 del 31/05/2018.
Nel caso concreto, in assenza di reciproca soccombenza, la questione non presentava alcuna novità né orientamenti giurisprudenziali difformi: si trattava di semplice carenza di prova del fatto costitutivo del potere disciplinare. I requisiti dell’art. 92 c.p.c. non erano quindi integrati, neppure sotto il profilo della controvertibilità probatoria o del diverso esito tra i gradi richiamati nella motivazione impugnata.
L’accoglimento del primo motivo assorbe il secondo. Non occorre il rinvio, potendo la causa essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., regolando le spese secondo il principio della soccombenza. La Corte applica il d.m. n. 55 del 2014, assumendo come “bassa” la complessità e la misura media dei parametri per lo scaglione fino a 1.100,00 euro, e liquida 610,00 euro per il primo grado e 500,00 euro per l’appello, oltre spese generali al 15%, con condanna della società anche alle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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