Danno comunitario e stabilizzazione la novella si applica ai giudizi pendenti (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 26493 del 09.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il nuovo art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 12 d.l. n. 131/2024, convertito dalla legge n. 166/2024, si applica quale ius superveniens alle controversie pendenti e anche nel giudizio di rinvio, pure quando incidе sul principio di diritto enunciato nella decisione rescindente, salvo il giudicato interno. Nella specifica ipotesi di danno da abuso nell’utilizzo di una successione di contratti a tempo determinato, l’eventuale conversione del rapporto a tempo indeterminato si affianca ma non sostituisce la misura risarcitoria, da liquidare secondo la nuova disposizione. La stabilizzazione può essere valorizzata, ove direttamente ricollegata all’abuso, solo nella graduazione dell’indennità tra minimo e massimo.

Il Fatto

Il ricorrente aveva lavorato come LSU presso un Comune, poi con contratti di diritto privato a tempo determinato e parziale stipulati in base alla legislazione regionale siciliana, prorogati per anni. Aveva impugnato le clausole appositive del termine e chiesto la trasformazione a tempo indeterminato, il risarcimento dei danni e le differenze retributive.

Il Tribunale aveva respinto le domande; la Corte d’Appello aveva riconosciuto solo le differenze tabellari. La Cassazione, con la sentenza rescindente, aveva accolto il ricorso e rinviato per verificare l’efficacia sanante della stabilizzazione secondo i criteri del danno comunitario. Il giudice del rinvio aveva dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo la stabilizzazione idonea a neutralizzare l’illecito. Propone ricorso per cassazione il lavoratore.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva che, dopo la sentenza rescindente, è intervenuta la novella dell’art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001. Il Collegio si era già interrogato, con ordinanza interlocutoria, sull’applicabilità della nuova disciplina ai rapporti pendenti e sulla perdurante rilevanza della stabilizzazione.

Sul primo punto la risposta è affermativa. L’efficacia vincolante della sentenza di rinvio presuppone il permanere della disciplina su cui si è fondato il principio di diritto; essa viene meno quando la normativa sia stata modificata o sostituita per effetto di ius superveniens. In assenza di norme transitorie contrarie, la nuova disciplina si applica a tutti i giudizi in corso, con il solo limite del giudicato interno.

Quanto al secondo quesito, la Corte ricostruisce l’evoluzione del danno comunitario, dal divieto di conversione del rapporto nel pubblico impiego fino alle Sezioni Unite n. 5072/2016 e alla giurisprudenza che ha riconosciuto valenza satisfattiva alla stabilizzazione solo se direttamente ricollegata all’abuso. Il legislatore, muovendo dalla procedura d’infrazione europea, ha codificato quel modello: la norma indica direttamente i parametri di liquidazione, con indennità tra quattro e ventiquattro mensilità, salva la prova del maggior danno.

Da qui la conclusione: la nuova formulazione dell’art. 36 disciplina direttamente la fattispecie e la stabilizzazione si affianca alla misura risarcitoria senza sostituirla. Il tenore prescrittivo della norma e il silenzio serbato sull’immissione in ruolo confermano che il risarcimento è dovuto a prescindere dall’accesso alla stabilizzazione, che rileva solo nella graduazione dell’indennità.

Il secondo motivo è invece rigettato. Nel ricorso in riassunzione il lavoratore aveva limitato le conclusioni al solo risarcimento ex art. 36, così configurando una rinuncia implicita alle ulteriori domande, riproposte solo nelle note conclusionali. Il primo motivo è accolto, il terzo assorbito, con rinvio alla Corte d’Appello di Catania.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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