Usufrutto congiuntivo e valore del bene donato: rileva la nuda proprietà (Cass. civ. Sez. II n. 28202 del 06.10.2023)

Principi di diritto (Massima)
Qualora il donante abbia donato la nuda proprietà di un bene, riservandosi l’usufrutto per sé e per il coniuge, vita natural durante e con reciproco diritto di accrescimento (c.d. usufrutto congiuntivo), se il coniuge sopravvive al donante, il valore del bene donato corrisponde alla sola nuda proprietà. In tale ipotesi, infatti, l’usufrutto non si estingue alla morte del donante, non verificandosi la consolidazione con la nuda proprietà, e il diritto all’indennità per i miglioramenti ai sensi dell’art. 985 cod. civ., trasmesso agli eredi, deve essere commisurato alla condizione giuridica del bene al momento dell’apertura della successione.

Il Fatto

Con atto di donazione, i genitori avevano donato alla figlia la nuda proprietà di un terzo indiviso di un terreno, riservandosi l’usufrutto vita natural durante e con reciproco diritto di accrescimento. Il padre aveva successivamente edificato sul terreno una villa, decedendo poi nel 1994. Gli altri due figli, eredi del padre, convenivano in giudizio la sorella chiedendo, ai sensi dell’art. 985 cod. civ., il pagamento di un’indennità per i miglioramenti apportati dal padre al fondo.

Il Tribunale rigettava la domanda, ma la Corte di appello, in riforma, riconosceva agli attori il diritto all’indennità in proporzione alla loro quota ereditaria, condannando la sorella al pagamento di una somma per l’aumento di valore del fondo. Avverso tali decisioni la soccombente proponeva ricorso per cassazione, deducendo che l’indennità non era dovuta, non essendosi mai verificata la restituzione del bene, atteso che l’usufrutto congiuntivo si era accresciuto in capo alla madre superstite.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione, esaminato il ricorso principale, accoglie il primo motivo. Richiamato il principio secondo cui i miglioramenti apportati dall’usufruttuario si traducono, al momento della restituzione, in obblighi del nudo proprietario al pagamento di un indennizzo, la Corte precisa che tale regola vale quando l’usufrutto sia stabilito in favore di un unico donante, estinguendosi all’apertura della successione. Diverso è il caso dell’usufrutto congiuntivo, attribuito a due o più persone con reciproco diritto di accrescimento, che si estingue solo con la morte dell’ultimo contitolare.

Finché rimane in vita almeno uno dei contitolari originari, l’usufrutto impedisce la consolidazione con la nuda proprietà. Ne consegue che, ai fini della successione nel diritto di percepire l’indennità ex art. 985 cod. civ., il conferimento deve avvenire secondo il valore del bene all’apertura della successione (art. 746 cod. civ.), considerando la condizione giuridica del bene in quel momento. In ipotesi di donazione con riserva di usufrutto congiuntivo, se alla morte del donante sia ancora in vita uno degli altri usufruttuari, il bene va stimato per il valore della nuda proprietà.

Il secondo motivo, concernente la mancata considerazione dell’illegittimità urbanistica del fabbricato, resta assorbito dall’accoglimento del primo, vertendo su questione pregiudiziale. Il ricorso incidentale condizionato, relativo alla dedotta novità della questione sull’accrescimento, viene invece rigettato, avendo la Corte accertato che tale difesa era stata già spiegata in primo grado. La causa viene decisa nel merito con il rigetto della domanda attorea.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 985 c.c.

Tutte le 2 sentenze sull'art. 985 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *