Compensazione delle spese tributarie sorretta da motivazione illogica e apodittica (Cass. civ. Sez. V n. 20673 del 22.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario la compensazione delle spese giudiziali può essere disposta solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere esplicitate nella motivazione e riferirsi a circostanze specifiche della controversia, come la condotta processuale della parte soccombente o l’incidenza di fattori esterni non controllabili. Tali ragioni non possono essere illogiche o erronee, altrimenti si configura un vizio di violazione di legge denunciabile in sede di legittimità. È quindi illegittima la compensazione motivata con l’obiettiva controvertibilità delle questioni di diritto, quando al momento della decisione il quadro esegetico era ormai consolidato per effetto di norme interpretative e di un indirizzo giurisprudenziale stabile. Il sindacato di legittimità sull’espressa motivazione della compensazione ne verifica l’idoneità in astratto a giustificare la deroga al criterio della soccombenza.

Il Fatto

Una società contribuente impugnava un avviso di liquidazione per imposta di registro, emesso a seguito della riqualificazione ex art. 20 del d.P.R. n. 131/1986 del collegamento tra una delibera di aumento del capitale sociale e la successiva cessione della relativa quota di partecipazione, ricostruiti come cessione indiretta di ramo aziendale. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso originario; la Commissione tributaria regionale accoglieva l’appello della contribuente e annullava l’atto impositivo, ma compensava integralmente le spese giudiziali.

La contribuente ricorreva per cassazione dolendosi, tra l’altro, della compensazione disposta nonostante la propria integrale vittoria. L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso, eccependo l’inammissibilità del ricorso per tardiva proposizione rispetto al termine breve. La ricorrente contestava in memoria la notifica a mezzo pec della sentenza impugnata.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità: la notifica a mezzo pec della sentenza impugnata, idonea a far decorrere il termine breve, era stata solo dedotta e non documentata. Il ricorso risultava quindi tempestivamente proposto in pendenza del termine lungo di impugnazione.

Nel merito, il primo motivo — che denunciava nullità della sentenza per motivazione meramente apparente sulle spese — è stato giudicato infondato. La Corte ha ricordato che, ai sensi dell’art. 36, comma 2, n. 4), del d.lgs. n. 546/1992, la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto. La motivazione apparente ricorre quando il ragionamento, pur materialmente esistente, è costruito in modo da rendere impossibile ogni controllo sulla sua esattezza e logicità, non raggiungendo il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. Nella specie, la Commissione tributaria regionale aveva indicato la ragione della compensazione, e ciò bastava a superare quella soglia.

Il secondo motivo è invece risultato fondato. La Corte ha ribadito che anche nel giudizio tributario le gravi ed eccezionali ragioni che sorreggono la compensazione devono essere esplicitamente motivate e riguardare specifiche circostanze della controversia, e non possono essere illogiche o erronee, pena un vizio di violazione di legge. Poiché l’espressa motivazione è sottoposta al sindacato di legittimità quanto all’idoneità in astratto delle ragioni addotte, la giustificazione incentrata sulla obiettiva controvertibilità delle questioni di diritto è risultata radicalmente incoerente con le ragioni dell’accoglimento del gravame.

La Corte ha osservato che, dopo l’entrata in vigore dell’art. 1, comma 87, della legge n. 205/2017, alcuni arresti avevano escluso la natura interpretativa della disposizione. Tuttavia l’art. 1, comma 1084, della legge n. 145/2018 aveva sancito la natura di norma di interpretazione autentica, eliminando ogni dubbio sulla retroattività della nuova formulazione dell’art. 20 del d.P.R. n. 131/1986, come riconosciuto dalle sentenze della Corte costituzionale n. 158 del 2020 e n. 39 del 2021. Al momento della pronuncia impugnata, dunque, il consolidamento della giurisprudenza di legittimità non consentiva più di ravvisare alcuna incertezza esegetica.

Il ricorso è stato quindi accolto nei limiti del secondo motivo, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per il solo rinnovo della statuizione sulle spese del giudizio di appello, anche per le spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *