Compensazione delle spese tributarie giustificata da norma di interpretazione autentica (Cass. civ. Sez. V n. 12545 del 08.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di spese di giudizio nel processo tributario, la sopravvenienza di una norma di interpretazione autentica concernente una questione dirimente integra le gravi ed eccezionali ragioni che, ai sensi dell’art. 15, commi 1 e 2, d.lgs. n. 546 del 1992, consentono al giudice di disporre la compensazione. Il carattere non innovativo della norma interpretativa, perché retroattiva, non esclude di per sé la configurabilità del presupposto, poiché ciò che rileva è il sopravvenuto mutamento dei termini della controversia non ascrivibile alla condotta processuale delle parti. La motivazione della compensazione può essere sintetica, purché dia conto della portata dirimente della sopravvenienza normativa.

Il Fatto

Un contribuente, socio di una società in accomandita semplice, impugnava gli avvisi di accertamento con cui l’Ufficio aveva rettificato il reddito d’impresa per il 2007, recuperando a tassazione una plusvalenza da cessione d’azienda, e, di riflesso, il reddito del socio in ragione della quota di partecipazione. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso. La Commissione tributaria regionale, in riforma, accoglieva l’impugnazione originaria, valorizzando la sopravvenienza dell’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 147 del 2015, e disponeva la compensazione delle spese del doppio grado, tenuto conto della sopravvenienza normativa intervenuta dopo la conclusione del giudizio di primo grado. Il contribuente ricorreva per cassazione censurando proprio la statuizione sulle spese.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente deduceva, con il primo motivo, la violazione dell’art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., sostenendo che la norma invocata, in quanto di interpretazione autentica e dunque priva di carattere innovativo, non avrebbe potuto giustificare la compensazione. Con il secondo motivo denunciava la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., assumendo l’apparenza della motivazione, fondata su un fatto inesistente o comunque privo del significato attribuitogli.

La Corte esamina congiuntamente i motivi e li ritiene infondati. Ricostruisce anzitutto il quadro normativo: l’art. 15, commi 1 e 2, d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall’art. 9, comma 1, lett. f) del d.lgs. n. 156 del 2015, ha introdotto nel processo tributario una disciplina autonoma della compensazione, ammessa solo in caso di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni da motivarsi espressamente. Tali disposizioni, entrate in vigore il 1° gennaio 2016, si applicano alla fattispecie, relativa a una pronuncia resa nel 2021.

Il collegio osserva che, pur nella sua autonomia rispetto all’art. 92 cod. proc. civ., la norma tributaria ne ricalca la formulazione successiva alla riforma del 2009, poi superata dall’intervento del 2014 che aveva tipizzato le ipotesi di compensazione. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 77 del 2018, ha ritenuto irragionevole quella restrizione, evidenziando che il fondamento dell’ipotesi del mutamento giurisprudenziale su questione dirimente risiede nel sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa. La Consulta ha precisato che la stessa ratio si rinviene in altre fattispecie di sopravvenuto mutamento dei termini della controversia non addebitabile alle parti, tra cui la norma di interpretazione autentica o, più in generale, lo ius superveniens, soprattutto se retroattivo.

Da ciò consegue che il carattere interpretativo e non innovativo della norma sopravvenuta non la sottrae alle gravi ed eccezionali ragioni: quando incide su una questione dirimente, la sopravvenienza è connotata da gravità ed eccezionalità tali da giustificare la compensazione. La Commissione tributaria regionale si è attenuta a tali principi e ha reso motivazione congrua, ancorché sintetica, sulle ragioni della compensazione. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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